CETRARO (CS) – Era stato denunciato dai Carabinieri di Cetraro Marina per aver guidato, in ore notturne, il proprio motociclo sotto effetto di alcol e cocaina, provocando un incidente stradale, in cui rimase gravemente ferito, subendo anche un intervento chirurgico.

Per queste ragioni M.C., cetrarese, difeso dall’avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, era imputato innanzi al Tribunale di Paola, a seguito di un decreto di citazione diretta emesso dalla locale Procura della Repubblica.

Ma, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, è stato assolto perchè il fatto non sussiste.

Secondo l’accusa, l’imputato, in stato di ebbrezza alcolica e dopo aver assunto sostanze stupefacenti, si era messo alla guida del proprio motociclo Yamaha 125, provocando un sinistro stradale autonomo che ha coinvolto terze persone o cose.

Lo stesso, era rimasto ferito e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Paola dove, su richiesta dei Carabinieri, era stato sottoposto, oltre alle necessarie cure, a prelievi ematici che davano esiti positivi all’assunzione di etanolo con valore pari a 2,22 g/l e positivi all’assunzione di cocaina, per un valore superiore a 1000.0 ng/mL, con l’aggravante di aver commesso il fatto in ore notturne, a Cetraro sulla Strada Statale 18, all’altezza del Km 299.

I carabinieri di Cetraro quella notte, allertati dalla Centrale Operativa della Compagnia di Paola, al momento del loro arrivo sul posto, non trovarono M.C. perchè, nel frattempo, il personale del 118, allertato da un passante che si era fermato per prestare soccorso, lo aveva già trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Paola, per un grave politrauma e abrasioni diffuse derivante dall’incidente stradale (trauma cranio facciale con frattura della mandibola e dell’ala nasale destra, trauma cervicale con frattura composta del processo trasverso dx con ferite lacere multiple del volto e del collo, contusioni ed abrasioni degli arti inferiori e superiori), con successivo intervento chirurgico presso la Divisione Maxillo Facciale del Policlinico Mater Domini dell’Azienda Ospedaliera di Catanzaro.

Prima del trasferimento a Catanzaro, i carabinieri, chiesero al personale sanitario di eseguire su M.C. degli accertamenti finalizzati alla verifica del tasso alcolemico nel sangue e all’accertamento dello stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

Tali accertamenti, non preceduti dall’avviso all’imputato di farsi assistere da un difensore, diedero esiti positivi con valori altissimi. Successivamente, l’imputato, in sede di notifica del verbale di sequestro amministrativo del motociclo, dichiarò ai Carabinieri di essere lui alla guida dello stesso.

Il procedimento All’esito dell’istruttoria dibattimentale, tenutasi innanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Paola Maria Grazia Bellomusto, il Pubblico Ministero ritenuta provata la responsabilità penale concludeva chiedendo la condanna dell’imputato alla pena di mesi 7 di arresto ed euro 2 mila di ammenda per entrambi i reati contestati.

Il difensore dell’imputato invece, in via preliminare, eccepiva l’inutilizzabilità degli accertamenti tecnici irripetibili costituiti dai prelievi ematici eseguiti sulla persona dell’imputato presso l’Ospedale di Paola, in quanto non preceduti dall’avvertimento da parte della Polizia Giudiziaria operante del suo diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Nel merito, in via principale, chiedeva l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto anche perchè non era emersa la prova che fosse proprio lui alla guida del motociclo atteso che nessuno lo aveva visto guidare essendo stato trovato riverso a terra a distanza di alcuni metri, e in subordine la non punibilità per la particolare tenuità del fatto e, in estremo subordine, la condanna al minimo della pena con il riconoscimento dei benefici di legge.

Al termine della camera di consiglio, il Giudice Monocratico del Tribunale di Paola, accogliendo la richiesta dell’Avvocato Emilio Enzo Quintieri, ha mandato assolto l’imputato dai reati a lui ascritti con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste“, probabilmente accogliendo l’eccezione di nullità, tempestivamente proposta, dell’omesso avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima degli esami ematici.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro il termine di novanta giorni.

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