IL SINDACO DISPONE E ORDINA
CON DECORRENZA DAL 4 MAGGIO
E FINO AL 17 MAGGIO 2020

  1. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
  2. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano
  3. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
  4. È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati
  5. È consentito l’accesso ai parchi e giardini pubblici, che è comunque condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di persone. L’accesso sarà comunque contingentato e controllato da personale comunale e/o volontari all’uopo autorizzati allo svolgimento di pubblico servizio
  6. È autorizzato l’accesso vigilato alle aree attrezzate per i giochi dei bambini nelle Piazze San Francesco (Località Scalo), Piazza Berlinguer (Località Lido) e Parco “Sandro Pertini” (Località Centro)
  7. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto salvo per attività sportive e/o motorie individuali
  8. Continuano ad essere sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi, gli spettacoli con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso sia pubblico che privato
  9. È consentita l’apertura dei luoghi di culto purché condizionata alla adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti
  10. Le cerimonie funebri sono consentite, ma limitatamente alla sola partecipazione dei congiunti che, comunque, non potranno superare il numero delle 15 persone
  11. È consentito l’accesso al cimitero che sarà contingentato e organizzato come segue:
    a) Lunedì Apertura dalle ore 10:00 chiusura alle ore 12:00;
    b) Martedì Apertura dalle ore 16:30 chiusura alle ore 18:30;
    c) Mercoledì Apertura dalle ore 10:00 chiusura alle ore 12:00;
    d) Giovedì Apertura dalle ore 16:30 chiusura alle ore 18:30;
    e) Venerdì Apertura dalle ore 10:00 chiusura alle ore 12:00;
  12. Continuano a rimanere sospese le attività di palestra, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
  13. Rimangono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di cui all’allegato 1
  14. LE ATTIVITÀ DI CUI AL PREDETTO ALLEGATO “1” SONO AUTORIZZATE ALL’ESERCIZIO SOLO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13.30.
  15. SONO AUTORIZZATE AD OSSERVARE L’ORARIO 8:00/13:00 – 16:00/20:00 SOLO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SOTTO ELENCATE:
    . SUPERMERCATI
    . DISCOUNT DI ALIMENTARI
    . MINIMERCATI ED ALTRI ESERCIZI NON SPECIALIZZATI DI ALIMENTARI VARI
    . COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E
    TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI (CODICI ATECO: 47.2)
    . COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN
    ESERCIZI SPECIALIZZATI
    . COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI
    . FARMACIE E PARAFARMACIE
    . COMMERCIO AL DETTAGLIO DI SOLO COMBUSTIBILE PER USO
    DOMESTICO E PER RISCALDAMENTO
    . COMMERCIO AL DETTAGLIO DI SAPONI, DETERSIVI, PRODOTTI
    IGIENIZZANTI
    . COMMERCIO EFFETTUATO PER MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
  16. Sono sospesi i mercati
  17. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
  18. Continua la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
    È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI CONSUMARE I PRODOTTI ALL’INTERNO DEI LOCALI E DI SOSTARE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEGLI STESSI
  19. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante
  20. La sospensione delle attività continua per i servizi alla persona (parrucchiere, barbieri, estetisti, massaggiatori)
  21. Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività nel settore agricolo zootecnico di trasformazione agroalimentare

PER LE ATTIVITÀ DI RICEZIONE
Considerato che il DPCM del 26/04/2020 consente gli spostamenti strettamente necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio; tale possibilità è data per coloro che per esigenze di lavoro sono costretti a trasferirisi in altra regione e/o altro comune.

SI DISPONE
IL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ ALBERGHIERA PER MOTIVI TURISTICI

È CONSENTITA
L’attività esclusivamente nei soli casi in cui siano ospitate persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti e impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali

  1. È fatto divieto di accesso nel comune di Villapiana anche per i proprietari di seconde case/vacanza presenti sul territorio, salvo che presentino al sindaco certificazione Asp di assenza di infezione da COVID-19
  2. È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

SI CHIARISCE
CHE PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE DEVONO INTENDERSI “lavori urgenti e improcrastinabili collegati a servizi essenziali.
I datori di lavoro dovranno fornire ai PROPRI dipendentI subordinati, PROVENIENTI DA ALTRI TERRITORI una attestazione o un documento (tessera o simili) che comprovi il rapporto di lavoro, necessario e legato alla pubblica utilità.

SI DISPONE CHE
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando immediatamente il proprio medico curante;

È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

L’ORDINANZA INTEGRALE È SCARICABILE QUI:
https://www.halleyweb.com/c078154/mc/mc_p_ricerca.php