IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ORDINA
per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di
diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione della
presente Ordinanza e fino a tutto il 7 settembre 2020, ovvero a data antecedente qualora la curva
dei contagi dovesse ritornare ad un livello compatibile con un rischio basso di trasmissibilità del
contagio:

  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 sono sospese le
    attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso,
    destinati all’intrattenimento ( con particolare a quello serale e notturno), nei lidi balneari;
  2. È dato mandato ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali per
    l’esecuzione delle predette misure, nonché per le relative attività di controllo e verifica del
    rispetto dei provvedimenti regionali adottati per l’emergenza, anche in coordinamento con le
    altre Istituzioni competenti per materia, con particolare riferimento agli stabilimenti delle aree
    turistico-ricettive, agli esercizi pubblici e alle aree pubbliche.
  3. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello
    nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le
    violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione
    amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione
    in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
    fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia
    commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa
    accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
  5. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più
    grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o
    dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale
    Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell’articolo 260 del
    regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal
    comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n.
    35.
  6. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4,
    comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza
    della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si
    applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento
    alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per
    impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre
    la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di
    chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
    irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizio

la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

  1. Restano vigenti ed efficaci le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della
    Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa
    modificate.
  2. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa sino all’adozione di
    una nuova Ordinanza di modifica, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
  3. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della
    valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.
    La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del
    Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle
    Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la
    comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.
    Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
    Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
    straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
    La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
    istituzionale della Giunta della Regione.
    Il Presidente
    On. Avv. Jole Santelli
    (F.to digitalmente)
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