Il sindaco di San Nicola Arcella, Barbara Mele, Per la stagione estiva 2020, nel rispetto dei protocolli anticontagio Covid 19, le spiagge libere sono così
disciplinate:

  • Sono vietati gli assembramenti in tutte le aree di arenile libero, compresa la fascia di battigia e in acqua;
  • è fatto obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1,50 mt tra individui e l’obbligo di indossare
    dispositivi di protezione così come previsto dalla normativa vigente;
  • È fatto divieto di stazionamento lungo gli accessi alla spiaggia e la battigia, oltre il tempo strettamente
    necessario allo spostamento;
  • È obbligatorio che le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraio, teli da mare ecc.), siano distanziate di almeno
    2,0 mt l’una dall’altra, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non
    siano soggette al distanziamento interpersonale;
  • È obbligatorio che gli ombrelloni, o altri sistemi di ombreggio, siano distanziati di almeno 5 mt uno
    dall’altro, da palo a palo;
  • Mantenere un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una
    superficie di almeno 10 mq circa per ogni postazione;
  • Gli utilizzatori delle spiagge libere devono comunque rispettare le specifiche disposizioni nazionali e
    regionali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19;
  • È obbligatoria la pulizia della spiaggia libera, a cura dei fruitori, dopo il suo utilizzo, con rimozione di
    qualsivoglia tipo di rifiuto, opportunamente differenziato;
  • Sono vietate le attività ludico-sportive di gruppo che possono dare luogo ad assembramenti, nonché gli
    sport di squadra (es. Beach volley, beach soccer);
  • È vietato l’accesso alle spiagge da parte delle persone che abbiano una temperatura corporea > 37,5 °C;
  • È vietato l’accesso alle spiagge libere dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
    DISPONE
    Conformemente a quanto stabilito all’art. 2 del D. L. n. 33 del 16 maggio 2020, le violazioni alle disposizioni di cui
    alla presente ordinanza, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 4 del D.L. 25 marzo n. 19.