Va avanti il ricorso presentato dalla lista “Comunità e Identità” di Domenico Donadio che per 19 voti non riuscì a imporsi sulla lista dell’attuale sindaco Eugenio Madeo, nel corso delle elezioni che si sono tenute il 3 e 4 ottobre scorso. Il Tar Calabria con ordinanza emessa il 14 dicembre ha deciso di rimandare ogni decisione all’udienza del 9 marzo 2022. Intanto, il tribunale ha comunque ordinato le verifiche sulle schede che sono state oggetto di contestazione. 27 quelle su cui bisognerà apporre la lente di ingrandimento.
Il funzionario verificatore dovrà: a) acquisire, presso gli uffici depositari, gli atti necessari alla verificazione, quali i verbali e i plichi contenenti le schede scrutinate e dichiarate nulle in sede di scrutinio, previa redazione di un verbale in duplice esemplare, uno dei quali da consegnarsi all’ufficio depositario, in cui sarà descritto lo stato degli atti acquisiti;
b) procedere a verificare le sole dette schede che siano state dichiarate nulle in sede di scrutinio, verificando la sussistenza o meno delle seguenti circostanze: n. 3 (tre) schede riportanti il segno grafico sul simbolo della lista n. 1 “Comunità e Identità” e l’espressione contemporanea di n. 2 voti di preferenza, nel
corrispondente spazio, a candidati rispettivamente appartenenti l’uno alla lista n. 1 e l’altro alla lista n. 2; n. 3 (tre) schede non riportanti alcun segno grafico sul simbolo della lista n. 1 “Comunità e Identità”, ma il solo nome proprio di candidati appartenenti alla suddetta lista, nel corrispondente spazio, ed in
assenza di omonimie; n. 3 (tre) schede riportanti il segno grafico sul simbolo della lista n. 1 “Comunità e Identità” e l’espressione di voto di preferenza per i candidati della suddetta lista ma contenenti segni grafici di interpunzione (punti fermi o lineette) alla fine dello scritto; n.7 (sette) schede contenenti segno grafico sul simbolo della lista n. 1 “Comunità e Identità”, simile, ma comunque
identificabile come un segno di croce; n. 4 (quattro) schede riportanti il segno grafico sul simbolo della lista n. 1 “Comunità e Identità”, con nominativo di voto di preferenza di candidati della suddetta lista ma nel riquadro corrispondente a quello della lista n. 2 e cancellato dall’elettore; n. 7 (sette) schede riportanti il segno grafico sul simbolo della lista n. 1 “Comunità e Identità” e l’espressione del voto di preferenza di candidati appartenenti alla lista n. 2 nel corrispettivo apposito riquadro di suddetta lista;
c) comunicare ai difensori delle parti – mediante avviso da recapitarsi a mezzo PEC almeno 3 giorni prima – la data in cui verranno svolte le operazioni di verificazione;
d) redigere uno o più verbali, in cui dovrà darsi atto, oltre che dall’avvenuto adempimento delle formalità di rito per il contraddittorio tra le parti costituite, delle operazioni svolte;
e) effettuare la riproduzione fotografica delle eventuali schede dichiarate nulle riportanti gli elementi in fatto sopra espressamente richiamati;
f) trasmettere in via informatica alla Segreteria di questa Sezione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, la relazione finale, insieme a copia dei verbali, delle riproduzioni fotografiche e ad un prospetto, sottoscritto dal Prefetto o da un suo delegato (ex art. 66, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. amm.), indicante il numero di
ore eccedenti l’orario di servizio impiegato da ciascuno dei verificatori per le operazioni eseguite, con la relativa monetizzazione delle stesse come se si trattasse di ore di servizio straordinario, sulla cui base saranno liquidate le spese della verificazione.
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