REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
N. 33 del 18 Aprile 2020


OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019
. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica: proroga dei provvedimenti relativi al Comune di San Lucido
(CS)


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con
modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli
articoli 34 e 35;
VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020,
dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020,
n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 dell’11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n.
15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 29 del 13 aprile 2020, n.
28 del 10 aprile 2020 e n. 32 del 17 aprile 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di
cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del
Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile
2020;
PRESO ATTO:
-della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia,
dell’incremento dei casi e dei decessi nelle varie regioni d’Italia;
-dell’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
-del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale
il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n.
630/2020;
DATO ATTO che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è proceduto
all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;


VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1, sull’intero territorio nazionale;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1, sull’intero territorio nazionale;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’interno del 22 marzo 2020;
VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22.03.2020;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA l’Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute Ulteriori misure urgenti di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DPCM dell’1 aprile 2020 pubblicato nella G.U. n.88 del 2 aprile 2020;
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
CONSIDERATO CHE
-per contenere la diffusione del contagio in taluni territori comunali, nei quali l’evoluzione epidemica
ha destato particolare preoccupazione, sono state introdotte limitazioni aggiuntive agli spostamenti e
alle attività consentite;
-per fronteggiare l’emergenza nel territorio del Comune di San Lucido è stata emanata l’Ordinanza
n. 11 del 17 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di San Lucido
(CS)” che ha introdotto misure applicabili sul territorio comunale di San Lucido, integrative a quelle
adottate a livello regionale e nazionale;
CONSIDERATO altresì che:
-con l’Ordinanza n. 23 del 31 marzo 2020 e n. 25 del 3 aprile 2020 l’efficacia dell’Ordinanza n.
11/2020 è stata prorogata a tutto il 13 aprile p.v.;
-con l’Ordinanza n. 27 del 09 aprile 2020 l’efficacia dei provvedimenti è stata estesa a tutto il 19
aprile 2020;
-con l’Ordinanza n. 29/2020 sono state individuate ulteriori misure da adottarsi nei Comuni
identificati con particolare rischio di espansione epidemica;
PRESO ATTO che
-l’analisi dell’evoluzione epidemiologica nel Comune di San Lucido della malattia Covid-19, desta
ancora notevole preoccupazione in rapporto alla attuale diffusione del contagio;
-le limitazioni adottate con le Ordinanze sopra richiamate hanno contenuto l’ulteriore diffusione del
contagio, che tuttavia non registra allo stato un evidente calo, dalla data di emanazione dell’ordinanza
n. 11/2020;


-i provvedimenti regionali di cui trattasi hanno la finalità di ridurre ogni possibile espansione
epidemica, soprattutto attraverso il mantenimento di più stringenti misure di prevenzione e di
distanziamento sociale;

le misure di isolamento domiciliare di soggetti positivi residenti, possono non essere adeguate al
contenimento della diffusione del contagio;
CONSIDERATO CHE
-nel territorio del Comune di San Lucido, è attualmente in corso la valutazione circa la fattibilità del
trasferimento di individui positivi al Covid-19/SARS-CoV-2, dall’isolamento domiciliare ad altra
idonea struttura;
-l’attuale situazione epidemiologica, pur registrando un rallentamento nella crescita dei casi, ha
ancora dimensioni tali da rappresentare un rischio per tutta la popolazione residente;
-il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha rappresentato, con
nota del 18 aprile 2020, che nel Comune di San Lucido dovrebbero essere prorogate le ulteriori
misure di contenimento adottate con l’Ordinanza n. 11/2020, prorogate con le Ordinanze n. 23 del 31
marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020 e n. 27 del 09 aprile 2020, al fine di consentire la gestione dei
casi problematici, consolidare il rallentamento dell’epidemia, e determinarne l’inversione di
tendenza;
-la proroga delle stringenti misure di contenimento nel territorio comunale, può contribuire alla
adeguata gestione del contesto epidemiologico in essere;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, impone la proroga di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e
proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, confermando idonee precauzioni ed
indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettività;
ATTESO che non sono previste limitazioni al transito delle merci sul territorio nazionale; il transito
delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa;
CHE, di conseguenza, nel comune soggetto ad ulteriori restrizioni possono circolare i corrieri merci
limitatamente alle consegne aventi ad oggetto beni ricompresi nelle categorie merceologiche indicate
negli allegati 1 e 3 del DPCM 10 aprile 2020;
CHE deve essere garantita, altresì, l’attività quotidiana dei servizi postali;
VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 97 dell’11 aprile 2020;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in
particolare gli articoli 1, 2 e 3;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni
di eccezionalità ed urgente necessità di conferma delle misure precauzionali a tutela della sanità


pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra
richiamate;
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del
rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio del Comune di San Lucido:

sono prorogate a tutto il 3 maggio 2020 le misure già fissate nell’Ordinanza n. 11/2020 come
integrate da quanto previsto nell’Ordinanza n. 29/2020.

possono circolare i corrieri merci limitatamente alle consegne aventi ad oggetto beni
ricompresi nelle categorie merceologiche indicate negli allegati 1 e 3 del DPCM 10 aprile
2020;

è garantita l’attività quotidiana dei servizi postali;

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Cosenza monitora costantemente la situazione
locale, fornendo puntuale indicazione all’Unità di Crisi Regionale per l’Emergenza Covid-19,
circa l’evoluzione epidemiologica e le misure intraprese d’intesa con l’Amministrazione
Comunale e le altre Autorità competenti.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto
previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;
La presente ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione
circa la situazione epidemiologica locale.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto di Cosenza, all’Azienda Sanitaria Provinciale
competente per territorio, al Commissario Prefettizio del Comune di San Lucido.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
della Giunta della Regione.


Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)