Scalea, lì 13/6/2020.
Al Commissario del Comune di Scalea ed Al Segretario Generale
Oggetto: Riparti Scalea! …. proposte per la ripartenza.
Seconda istanza. Art. 8 Regolam. Entrate.
La presente, che fa seguito alla precedente istanza del 12/5/20, ha come obiettivo quello di suggerire l’adozione di provvedimenti ed interventi finalizzati ad aiutare le imprese turistiche in difficoltà ed a rendere più funzionale ed efficace l’intera filiera turistica di Scalea in questo periodo di emergenza sanitaria, che impone pesanti limitazioni e costose restrizioni alle normali attività del settore con conseguenti prevedibili perdite reddituali.
Si propone, infatti, l’abrogazione o almeno la sospensione fino al 31/12/20 della norma di cui all’art. 8 del Regolamento delle Entrate 2017 di codesto Ente che subordina “qualsiasi rilascio di autorizzazioni, concessioni….” ecc. alla “verifica della regolarità delle posizioni” debitorie nei confronti del Comune di Scalea.
Tale norma, di dubbia costituzionalità, contenuta nel nuovo regolamento delle Entrate, approvato nel suo complesso, non sfuggì alle nostre critiche, venendo a costituire un’odiosa sorta di “ricatto legale”, che mal si addice alla vita dell’ente comunale, che da una parte deve certamente incassare e dall’altra deve stare vicino ai suo amministrati soprattutto nei momenti difficili come questo. Infatti, si rivelò nociva per gli stessi interessi dell’Ente, dal momento che la sua applicazione consentiva, ed ancora consente, in pratica, in mancanza della regolarizzazione della posizione, la chiusura di un’attività con conseguente impossibilità per il titolare di pagare quanto dovuto. Il tutto fu poi mitigato dalla maggiore facilità di accesso alla rateizzazione (vedasi nuovo regolamento).
E’ vero che il cosiddetto decreto “Crescita” (DL n. 34/19) ha previsto all’art. 15 ter (anch’esso di dubbia legittimità) la possibilità di tale disciplina, ma è vero anche che trattasi di mera possibilità dell’Ente Comunale e non di obbligo. Detto articolo si limita a prevedere che gli enti “possono con norma regolamentare”, non che debbano. L’art. 15 ter, infatti, così recita: “Gli enti locali competenti al rilascio … possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio ecc … siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”.
Ora, in conseguenza della grave crisi economica dovuta all’emergenza Covid-19, che attanaglia soprattutto il settore turistico (alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, bar, gelaterie, pizzerie, ed attività simili e commerciali in genere, ma anche tutto l’indotto) ed in occasione della stagione estiva, ormai iniziata tra le note varie problematiche, che causeranno, come da più parti autorevolmente sostenuto, aumento dei costi e diminuzione dei ricavi, sarebbe opportuno, se non proprio necessario e vitale per il comparto, quanto meno sospendere l’efficacia della suddetta norma contenuta nell’art. 8 del Regolamento Entrate.
Ciò consentirebbe di salvare tante attività economiche e diversi posti di lavoro con evidenti benefici per lo stesso Ente comunale (creditore). Un qualsiaisi fallimento delle attività debitrici, provocherebbe quasi certamente la perdita del credito del Comune. Se, invece, le attività si salvano, il comune potrà recuperare i suoi crediti.
L’ostinazione su queste posizioni rigide potrebbe causare perdite economiche per l’ente e conseguente danno erariale.
Una congrua sospensione dell’efficacia della norma regolamentare succitata, darebbe poi anche la possibilità alla nuova amministrazione, che si insedierà probabilmente a settembre, di riesaminare l’intera materia e di rivederla in base ad una visione diversa e con altra impostazione.
Con i migliori saluti.
Avv. Achille Tenuta
(responsabile dei rapporti col Comune e già Presidente del Consiglio Comunale uscente)