Città di Paola
(Prov. di Cosenza)
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 410
IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale
PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTI i DPCM del 08-09-11-22-25 marzo u.s. afferenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonchè del DPCM del
01.04.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020, del 06.05.2020, del 17.05.2020, del 07/08/2020 e del 07/09/2020, 13/10/2020 e 18/10/2020, 24.10.2020 e successivi;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 08 marzo 2020, con la quale, al comma n. 4 del dispositivo ordina: “I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l’emanazione del provvedimento di competenza”; tale ordinanza è stata successivamente prorogata con ulteriori ordinanze, in ultimo quella del 03/04/2020, del 13/04/2020, del 24.04.2020, del 30 Aprile 2020, del 09.05.2020, del 17.05.2020 n.61 del 13/08/2020 e n.65 del 08/09/2020, n. 68 del 25/09/2020, n. 79 del 23.10.2020, n. 80 del 25.10.2020•,
VISTE le ordinanze del Ministro della Salute On. Roberto Speranza del 24 Luglio 2020 e successive con le quali, allo scopo di contrastare la diffusione del Covid-19, si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato negli Stati esteri elencati nelle ordinanze;
DATO ATTO che ai sensi del punto 4 dell’Ordinanza della Regione Calabria n. 3 del 08/03/2020, il Sindaco adotta il provvedimento di competenza al fine di garantire le misure di sicurezza prescritte dalla normativa;
CONSIDERATA la contingente situazione epidemiologica in atto, in attesa di conoscere la reale situazione epidemiologica relativa ai casi già in osservazione, si ritiene necessario procedere, in via precauzionale e cautelare, alla sospensione delle attività didattiche dal 27.10.2020 al 31.10.2020 delle scuole dell’infanzia, delle primarie e secondarie di primo grado, sia pubbliche che private; ATTESO quindi di non potere arginare la diffusione del virus senza drastiche misure di contenimento anche in accordo con le istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale, ed in particolare l’art. 32 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere Ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale”;
RAVVISATA l’esigenza nonché l’urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;
VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL ed in particolare art. 50, comma 5, che recita espressamente “in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale”;
ORDINA
per i motivi di cui in premessa, quanto segue:
di procedere, in via precauzionale e cautelare, alla sospensione delle attività didattiche dal 27.10.2020 al 31.10.2020 delle scuole dell’infanzia, delle primarie e secondarie di primo grado, sia pubbliche che private;
Copia della presente Ordinanza è trasmessa per i successivi adempimenti di competenza ai dirigenti delle seguenti istituzioni scolastiche:
Istituto Comprensivo statale “F.Bruni”;
Istituto Comprensivo Statale ” I. Gentili”;
Istituto paritario Suore Domenicane “Santa Vergine di Pompei e San Francesco di Paola”; Scuola dell ‘Infanzia ” L’Albero Azzurro”;
Asilo Comunale Collodi Cooperativa Sociale ” Raggio di Sole”:
La Foresta dei Sogni — Servizi integrativi dell’Infanzia-; Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza; nonché:
Amministrazione Provinciale di Cosenza ;
Responsabile Settore n. 3 di Attività di questo Ente •
Al Comando Provinciale Vigile del Fuoco di Cosenza;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Paola;
Al Commissariato P.S. di Paola;
Al Comando di VV.UU. di Paola;
Al Comando Guardia di Finanza di Paola.
Avverso la presente Ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971 N. 1034), ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 N. 1199). Dalla Residenza Municipale, lì 23/10/2020