La Cassazione conferma l’insussistenza delle esigenze cautelari per il sindaco di Fuscaldo, Gianfranco Ramundo, per l’assessore Paolo Fuscaldo e per gli imprenditori Gianfranco Mirabelli e Antonietta Caputo, ma sul piano della gravità indiziaria fornisce spunti interessanti da valutare eventualmente in un processo.

Il reato di turbativa d’asta

Le posizioni più delicate sono quelle del primo cittadino, Gianfranco Ramundo e dell’assessore Paolo Fuscaldo, per il quale la Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Riesame limitatamente al reato di turbativa d’asta.

Sul sindaco, invece, nessun rinvio ma soltanto un riferimento al reato di turbativa d’asta fino al 2013 che, secondo gli ermellini, i giudici del Riesame non hanno valutato correttamente, anche se tutto ciò non risulta irrilevante ai fini della configurabilità di tutti i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare.

Le motivazioni di Ramundo

La Cassazione scrive che il reato di turbativa d’asta serve ad estendere «la tutela penale alla fase anteriore alla pubblicazione del bando, in relazione al compimento di atti di turbativa del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, aventi la finalità di condizionare la scelta del contraente. Risulta dunque indispensabile che venga turbata la correttezza della procedura amministrativa, con sviamento del suo regolare svolgimento».

I giudici del Riesame, in riferimento al periodo fino al 2013, non hanno «valutato l’incidenza della falsità ideologica pur ravvisata con riguardo alle ordinanze contingibili e urgenti emesse fino al 2013 per l’affidamento diretto del servizio di gestione del depuratore e per la proroga dello stesso alla società Impec, falsità che costituisce di per sé il risultato di un fraudolento percorso valutativo destinato ad alterare il meccanismo di aggiudicazione, propiziando l’assegnazione diretta e dunque influendo sul meccanismo di scelta del destinatario, in assenza dell’individuazione da parte del Tribunale di un’alternativa giustificazione di quel profilo di falsa attestazione». Non sono illogiche invece le motivazioni adottate dal Riesame per i profili di falsità ideologica dal 2014 in poi.

Le motivazioni di Fuscaldo

Sul mancato svolgimento della gara d’appalto relativa all’assegnazione dei lavori per la pulizia delle spiagge al Consorzio Cooperative Sociali Job, propiziato dalle indicazioni fornite da Paolo Fuscaldo a Michele Fernandez, la Cassazione evidenzia che «avrebbe dovuto ritenersi contestata una condotta di tipo collusivo, coinvolgente anche il terzo beneficiato, incidente sull’atto di affidamento del servizio e dunque sulla scelta del contraente, con la conseguenza che la vicenda avrebbe dovuto essere valutata anche in relazione alla fattispecie di cui all’art. 353-bis cod. pen. da ritenersi primariamente evocata, al di là del formale richiamo dell’art. 353 cod. pen.».

Per questo motivo, «l’analisi contenuta nel provvedimento impugnato, incentrata sull’insussistenza dell’obbligo di procedere alla gara e sulla ritenuta irrilevanza dei principi sanciti dall’art. 30 d.lgs. 50 del 2016, risulta insufficiente, in quanto il Tribunale non si è cimentato con il tema della concreta configurabilità del reato di cui all’art. 353-bis cod. pen., pur descritto in punto di fatto nel capo d’imputazione». Infine, la procura di Paola, guidata dal procuratore capo Pierpaolo Bruni, ha chiuso le indagini e si prepara a richiedere la richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli indagati. (Antonio Alizzi)

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