AVVISO
Cari concittadini,
sono in vigore dall’altro ieri le ultime disposizioni governative che prevedono la
libera circolazione tra le regioni senza piü l’obbligo dell’autocertificazione e senza
quarantena.
Tuttavia, con l’ordinanza n. 49 del 3 giugno u.5., la presidente Santelli ha
disposto, per tutte le persone fisiche che arrivano nel territorio della Calabria,
anche per soggiornarvi temporaneamente, lobbligo di registrarsi, prima del loro
arrivo, al portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina
www.emergenzacovid.regionecalabria.it, indicando luogo di provenienza, luogo di
destinazione principale, periodo di soggiorno, se temporaneo, e impegnandosi a
comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale
territorialmente competente, eventuale comparsa di sintomi COVID-19 correlati.
Poiche i dati di registrazione vengono comunque trasmessi all’ASP, perché valuti
a sua volta l’opportunità di sottoporre taluno al test; e poiché è ovviamente
vietato l’ingresso nel territorio comunale alle persone destinatarie di
provvedimento di isolamento domiciliare, tale disposizione apre uno scenario
significativo per i proprietari di abitazioni, site nel territorio comunale e che
vengono locate per il periodo estivo, perche, se per un verso i locatari sono
obbligati alla registrazione prima del loro ingresso nel territorio regionale, per
altro verso, siccome gli stessi devono indicare anche il luogo di arrivo e la durata
di permanenza nel territorio comunale, scatta un controllo incrociato che,
seppure finalizzato ad un automatico sempice monitoraggio sulle presenze in un
determinato periodo, importa la fisica identificazione delle singole persone
presenti nel territorio comunale medesimo.
Trattandosi di disposizioni concernenti la tutela della salute pubblica, sulla cui
osservanza è demandato al Sindaco di disporre le necessarie misure di controllo,
resta il dubbio se, nell’ipotesi di omessa registrazione del locatario, l’obbligo di
rappresentazione della realta possa essere posto a carico del locatore in uno con
la registrazione del contratto di locazione. Personalmente sono propenso a

ritenere che la registrazione del contratto sia bastevole a sanare ogni eventuale
responsabilità in capo al locatore.
Con la stessa ordinanza, è precisato che, in armonia con quanto stabilito dalle
disposizioni nazionali, resta vietato lassembramento di persone in luoghi pubblici
o aperti al pubblico e che, nel rispetto delle misure igieniche, permane l’obbligo
della distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine in tutti i uoghi chiusi e
nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata.
Salvo che il fatto commissivo costituisca reato, nel qual caso il responsabile verra
denunciato alla locale Procura della Repubblica, la violazione di taluna delle
disposizioni suddette importa l’applicazione della sanzione amministrativa da 400
a 3.000 euro.
lo mi permetto di aggiungere che i giorni bui, grazie anche alla vostra meritevole
collaborazione, sono ormai alle nostre spalle.
Tuttavia, per allontanare definitivamente la bestiaccia, vi invito ad osservare le
residue poche regole che ancora vigono, non liberiamoci per scelta ideologica della
mascherina, che è fastidiosissinma ma ancora utile, e usiamola almeno in
alternativa alla distanza di sicurezza; lacciamolo per noi, per i nostri cari e per
tutti gli altri.
Nel cingervi in un abbraccio ideale, rinnovo il ringraziamento a tutta la
popolaziorne per la dignità e la fermezza con cui ha affrontato, insieme allintera
amministrazione comunale, questi tre lunghissimi mesi.

Il sindaco
F.to Dott. Fortunato Rosario Barone