ORDINANZA N° 8 del 18 MARZO 2020

IL SINDACO

Premesso che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-
19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stata dichiarata pandemia;

Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamata la legge 833/78, in particolare l’art. 32;

Visto decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del dl n.6 del 23 Febbraio 2020”
Visto il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;
Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n° 3 del 08/03/2020 e richiamati integralmente i contenuti;
Richiamato il DPCM del 11/03/2020, il quale prevede all’art. 1, comma 1 che sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 , n. 4 del 10 marzo 2020 e n. 7 del 14 marzo 2020;
Richiamata l’ordinanza num. 10 del 17/3/2020 del Presidente della Regione Calabria avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Montebello Jonico (RC).
Richiamata l’ordinanza num. 11 del 17/3/2020 del Presidente della Regione Calabria avente oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di San Lucido (CS)”.
Richiamata l’ordinanza num. 17 e 18 del 15/3/2020 del Presidente della Regione Campania avente oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative ai comuni di Ariano Irpino, Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana (SA)”;
Considerato che, con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, si impone l’assunzione di misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi per fronteggiare possibili situazioni di contagio;
Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000;
Visto il D.L. 18 del 17/03/2020;

                            ORDINA

1) Ai non residenti in Bonifati di non fare ingresso nel territorio comunale, se non per motivi di lavoro, o di salute, ovvero altre indifferibili necessità che saranno comprovate dalla prescritta autocertificazione, da esibire a richiesta del personale delegato ai controlli;
2) A chiunque abbia fatto ingresso nei comuni di cui alle ordinanze 10 e 11, del 17 e 18 marzo del Presidente della Regione Calabria (San Lucido e Montebello Jonico) e num. 17 e 18, del 15 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania (Ariano Irpino, Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana) che a far data dall’adozione delle predette ordinanze, ovvero che abbia comunque avuto contatti con persone a loro volta dei comuni interessati, di adottare, in analogia, le misure previste nell’ordinanza num. 3 del 8/3/2020 del Presidente della Regione Calabria;
3) Le attività sportive e/o motorie all’aperto devono essere limitate, nel rispetto delle distanze di sicurezza tra persone, con assoluto divieto di assembramento;
4) La chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici;
5) Le esigenze degli animali domestici dovranno essere espletate in prossimità del proprio domicilio;

Raccomanda

-Tutti i citttadini di rispettare le prescrizioni di profilassi sanitaria e comportamentale, la principale delle quali è quella di non uscire di casa;
-Gli esercenti di attività di essere muniti di dispositivi di protezione individuali e di contingentare le presenze;
-Ai cittadini di recarsi presso gli esercizi commerciali aperti con una ragionevole cadenza in modo da non creare disagi;
Avvisa

Che la violazione della presente ordinanza interga gli estremi dl reatodi cui all’art. 650del codice penale, salvo che non costituisca altro e più grave reato

Dispone

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Cittadella del Capo e al Prefetto di Cosenza.
Dispone altresì che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune, dandone ampia diffusione.

Dalla Residenza Municipale, li 18/03/2020
IL SINDACO Dott. Francesco GROSSO