In serata il presidente Santelli ha firmato un’Ordinanza per la fase 2 di ripartenza, nel segno della fiducia verso i calabresi, che hanno sin qui manifestato grande senso di responsabilità e osservanza delle norme, consentendo di contenere il contagio.

A partire dal 30 Aprile:

  1. Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;
  2. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno;
  3. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 32/2020 (qui: https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2032_2020.pdf) in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;
  4. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 36/2020 (qui: https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-N.36-DEL-24-APRILE-2020.pdf) per come integrato da quanto previsto dall’art. 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020;
  5. È consentita la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto;
  6. È consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto;
  7. Le attività di cui ai punti 5 e 6 possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano i le misure minime “anti-contagio” di cui all’allegato 1 parte integrante alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore;
  8. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché il contenuto dell’Ordinanza n. 29/2020 (qui: https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20PGR%20N.%2029_2020%20(1).pdf) nei punti dal 4 al 9 e nell’allegato 1, ove non in contrasto con la presente Ordinanza;
  9. È consentita l’attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l’uso delle mascherine e guanti;
  10. È consentita l’attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti.