UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 296
IL SINDACO

VISTO il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 648 del 09/03/2020;
VISTE le funzioni e i poteri del Sindaco in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;
VISTO il D.L. n 267 del 18/08/2000;
VISTI i DPCM del 23.02.2020, del 25.02.2020, del 01.03.2020, del 04.03.2020, dell’08.03.2020, del 09.03.2020, dell’i 1.03.2020, del 22.03.2020, del 01.04.2020, del 10.04.2020, 26.04.2020, del 17.05.2020, dell’i 1.06.2020, de114.07.2020 e del 07.08.2020, ai quali deve farsi riferimento; VISTO il DPCM 7 settembre 2020;
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020, 16 agosto 2020 e 21 settembre 2020;
VISTA la legge 22 maqqio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n. 132 del 23 maggio 2020);
VISTA la Legge 14 luqlio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, , recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata i/ 31 gennaio 2020” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
VISTE le note Ministeriali e Prefettizie;
VISTO IL DECRETO LEGGE n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020 e successive conversioni;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria riguardanti le «misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019… nonchè rese ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.
833 in materia di igiene e sanità pubblica>;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n. 68 del 25 settembre 2020 avente a oggetto: «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l’uso di protezioni delle vie aeree e azioni di prevenzione del contagio in tutto il territorio regionale>
VISTE tutte le precedenti Ordinanze di questo Sindaco in materia anti Covid19, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti;
RITENUTO che le situazioni di diritto fin qui esposte, unitamente a quelle di fatto che si continuano a registrare nei comuni vicini, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica; VISTE e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti,
ORDINA a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza fino a tutto il 7 ottobre 2020:
1.È disposto l’obbligo, su tutto il territorio comunale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all’aperto, per tutto l’arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe di legge. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono comunque esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e le persone durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva.

  1. Sono confermati il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione.
  2. È disposto, per tutte le attività economiche, produttive e ricreative, nonchè per gli uffici pubblici e aperti al pubblico, l’obbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti e utenti, impedendo l’accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 c o e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP.
  3. E’ fatto obbligo a tutti gli esercenti di attività economiche, produttive e ricreative, bar, ristoranti, pub e affini, di far pervenire preventiva comunicazione al Comune (depositando presso il Comando Vigili Urbani a mani ovvero a mezzo mail: polismunicip@libero.it) di ogni e qualsiasi evento (del tipo festeggiamenti, manifestazioni, ecc., eccedenti l’ordinaria routine), che comunque comporti un numero di persone superiori a cinquanta.
  4. Resta in capo alle Autorità Competenti la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, con applicazione della sanzione da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto dalla predetta ordinanza regionale e ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
  5. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale e/o regionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 (conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per quanto non espressamente previsto si faccia riferimento all’ordinanza regionale n. 68/2020.
    DISPONE
    Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Belvedere M.mo, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute. Dispone altresì che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune, dandone ampia diffusione.