ORDINANZA N.506, ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL SINDACO VISTA 1a legge n. 267/2000; VISTE le funzioni in materia di Igiene Pubblica; PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all ‘insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, avente ad oggetto “COVID19. Nuove indicazioni e chiarimenti”‘, nella quale, tra le altre cose, si richiama l’attenzione sulla necessità di implementare l’attività di sensibilizzazione della popolazione, fomendo una corretta informazione sull’importanza di adottare corrette misure di prevenzione, con particolare riferimento alle scuole e ai gestori di esercizi pubblici e privati; VISTO il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento ne gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTI il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020, il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021; VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’i marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’I aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, il DPCM del 13 ottobre 2020, il DPCM del 18 ottobre 2020, nonché il DPCM del 3 novembre 2020; VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che ha individuato la Calabria come “area del territorio nazionale caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” (C.d. Zona rossa), per un periodo di 15 giorni; VISTE tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria riguardanti le , con individuazione di specifiche misure da adottarsi nelle cosiddette zone rosse ad alto rischio di diffusione del contagio; CONSIDERATO che il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132) ha tra l’altro espressamente previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate, una o più misure limitative, quali ad esempio, gli spostamenti delle persone fisiche, la circolazione, la sospensione delle attività produttive; VISTE tutte le precedenti Ordinanze di questo Sindaco in materia anti Covid-19, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti; DATO ATTO che per i contatti diretti con soggetti affetti da Covid-19 si consiglia fortemente l’isolamento fiduciario domiciliare; DATO ATTO che i contatti indiretti (contatti dei contatti) sono liberi fino a comparsa di sintomi; DATO ATTO che si sono riscontrati soggetti positivi in alcuni nuclei familiari con figli minori, pur se a oggi non vi sono nuovi casi positivi fra gli alunni; VISTO l’aumentare dei casi di positività al Covid-19 sul nostro territorio, al fine di prevenire il diffondersi di ulteriori contagi, si rende necessaria la chiusura di tutte le Scuole Primarie, Secondarie di 1 0 grado e le Scuole dell’Infanzia, per la durata di tredici giorni, con decorrenza immediata fino a tutto il 21 novembre 2020, consigliando fortemente l’isolamento fiduciario domiciliare, ad alunni, familiari conviventi e a tutto il personale docente e non, mentre le Scuole Superiori continueranno la didattica a distanza nei modi e termini già previsti; VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale, ed in particolare l’art. 32 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere Ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di Polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio Comunale; RAVVISATA l’esigenza nonché l’urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate; VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL ed in particolare art. 50, comma 5, che recita espressamente “in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale”. ORDINA La chiusura di tutte le Scuole Primarie, Secondarie di primo grado e le Scuole dell’Infanzia, ricadenti in agro di questo Comune, per la durata di tredici giorni, con decorrenza immediata fino a tutto il 21 novembre 2020, consigliando fortemente l’isolamento fiduciario domiciliare, ad alunni, familiari conviventi e a tutto il personale docente e non. La presente Ordinanza verrà notificata a mezzo PEC ai Dirigenti delle Scuole, che comunicheranno a tutti gli interessati e valuteranno propri provvedimento in ordine all’ accesso a Scuola del personale docente e non. DISPONE Che l’Ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Cosenza, al Dipartimento di Prevenzione ASP di Cosenza, nonché al Comando Polizia Locale e al Comando Carabinieri di Belvedere M.mo, che vigileranno sul rispetto della presente ordinanza.

Il sindaco, Vincenzo Cascini

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