BELVEDERE MARITTIMO Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Maurizio Ruggiero, nella giornata di ieri, si è definitivamente pronunciato sul ricorso in appello avverso una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo nell’anno 2021 relativa ad un verbale per superamento dei limiti di velocità sulla strada statale 18 effettuato dalla Polizia Locale del Comune di Belvedere Marittimo utilizzando il dispositivo di controllo elettronico della velocità t-exspeed ivi posizionato, a seguito di autorizzazione della Prefettura di Cosenza.


In primo grado, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo Daniela Turco, aveva rigettato il ricorso proposto da una cittadina di Acquappesa, difesa dall’Avvocato Emilio Enzo Quintieri che lamentava oltre al difetto di omologazione dell’autovelox anche la omessa contestazione immediata della violazione suffragata da idonei motivi, previa disapplicazione del decreto del Prefetto di Cosenza con il quale era stata autorizzata la installazione e l’utilizzo del dispositivo tecnico di controllo a distanza della velocità attraverso il rilevamento della velocità media (cd. “tutor”) in quanto la strada statale 18 che è una strada extraurbana secondaria non possedeva le caratteristiche minime previste dal codice della strada a causa dell’assenza delle banchine per cui non poteva essere individuata dal Prefetto tra quelle in cui era possibile installare ed utilizzare gli strumenti di controllo della velocità a distanza, confermando il verbale redatto dalla Polizia Locale e condannandola, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore del Comune, rappresentato e difeso in primo grado dal Comandante della Polizia Locale, delegato dal Sindaco.
Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, interpretando erroneamente le risultanze istruttorie, si era determinata per il rigetto del ricorso, fondando la decisione su un certificato di taratura, allegato dal Comune di Belvedere Marittimo (il difetto della quale, peraltro, non era stato neppure eccepito) attestante la prova della perfetta taratura dell’apparecchio, ma non della sua corretta omologazione (questione, invece, eccepita in sede di ricorso).

Avverso tale sentenza ritenuta illegittima venne proposta tempestiva impugnazione innanzi al Tribunale di Paola.
Il Giudice del Tribunale di Paola con Sentenza n. 989/2024 del 6 dicembre 2024, respingendo la richiesta di inammissibilità o di rigetto dell’appello avanzata dal Comune di Belvedere Marittimo difeso dall’Avvocato Davide Rosselli, ha ritenuto l’appello fondato e come tale meritevole di accoglimento.

“In merito al motivo di gravame relativo al mancato funzionamento dell’onere probatorio da parte del Comune di Belvedere Marittimo inerente al Decreto Ministeriale di omologazione del dispositivo di controllo elettronico della velocità t-exspeed, il predetto Comune, ha allegato in atti il decreto di approvazione dell’apparecchiatura e non anche quello – richiesto – di omologazione. Invero i concetti di approvazione ed omologazione non coincidono. Infatti, non è sufficiente l’approvazione dello strumento per rendere valide le sanzioni, ma è necessaria anche la omologazione.” richiamando anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di violazioni al codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’Art. 142, comma 6, del decreto legislativo m. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Corte di Cassazione n. 10505 del 18.04.2024).


Per tali ragioni, secondo il Giudice di Appello “Si ritiene erronea e, come tale, suscettibile di riforma, la motivazione addotta dal Giudice di primo grado nella parte in cui lo stesso ha ritenuto la legittimità della sanzione in quanto ‘l’ente resistente forniva anche la prova della perfetta omologazione e taratura del t-exspeed’, quando, in realtà, l’Amministrazione produceva in atti esclusivamente il decreto di approvazione, in luogo del decreto di omologazione, dando prova delle periodiche verifiche circa la taratura delle apparecchiature, rispetto alla quale non era stata sollevata alcuna contestazione. Quanto rilevato sinora assorbe dalla delibazione delle ulteriori questioni prospettate da parte appellante, in quanto assorbite.”


In definitiva, il Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Paola Maurizio Ruggiero, ha accolto l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo e, per l’effetto, ha annullato il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Locale del Comune di Belvedere Marittimo, oggetto di opposizione in primo grado, e condannato il predetto Comune, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell’Erario (poichè la cittadina di Acquappesa ricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato), delle spese processuali, che ha determinato, per il primo grado di giudizio, in euro 134,00 per compenso professionale e per l’appello, in euro 232,00 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso spese generali e altri accessori di legge.

Si tratta della prima pronuncia emessa in merito alla controversa questione approvazione/omologazione da parte del Tribunale di Paola