RITENUTO che le situazioni di diritto fin qui esposte, unitamente a quelle di fatto che si stanno purtroppo registrando in altre località turistiche, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica; O R D I N A a decorrere dalla data odierna e fino a tutto il 13 novembre 2020, ove non vengano emessi prima nuovi provvedimenti statali e/o regionali in deroga:

  1. È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
    a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
    b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
    c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
    Sono esenti dall’obbligo di utilizzo del dispositivo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione (N. 15350/117(2)/Uff 111-Prot.Civ. Ministero dell’Interno).
  2. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 (trenta) persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
    E’ fatto obbligo agli organizzatori di annotare tutti gli invitati presenti su di un apposito registro e di fare raccomandazione agli stessi di sottoporsi preventivamente almeno al “tampone istantaneo” (cd. test molecolare). Nell’annotare la presenza, sarà indicato altresì se l’invitato sia stato sottoposto a test. Il registro sarà custodito dall’organizzatore, nel rispetto della privacy, e dovrà restare a disposizione delle Autorità per tutto il periodo di stato di emergenza epidemiologica.
    Restano assolutamente vietate le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso; resta vietata ogni tipo di diffusione di musica.
  3. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
  4. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  5. Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale.
    In ossequio al DPCM del 13 ottobre 2020, si raccomanda fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi e, sempre con riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
    Si avverte che salvo che i/ fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 de/ codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, de/ decreto-/egge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un ‘attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni.
    DISPONE
    Che la presente Ordinanza sia trasmessa all’ufficio SUAP, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute, nonché alla Polizia Municipale e ai Carabinieri di Belvedere Marittimo, che vigileranno costantemente sulla cittadinanza. Dispone altresì che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune e di darne ampia diffusione.
    AVVERTE
    Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall’affissione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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