ORDINANZA contingibile e urgente N. 348
IL SINDACO

VISTO il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 648 del 09/03/2020;
VISTE le funzioni e i poteri del Sindaco in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;
VISTO il DPCM del 11/03/2020, nonché il Decreto “Curaltalia”, ai quali deve farsi riferimento;
VISTO il D.L.vo n 0 267 del 18/08/2000;
VISTE le note Ministeriali e prefettizie;
VISTI IL DECRETO LEGGE n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020, e il DECRETO LEGGE N. 125 DEL 7 ottobre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021;
VISTO il DPCM 11 giugno 2020, il DPCM 14 luglio 2020, il DPCM del 13 ottobre 2020, nonché il DPCM del 18 ottobre 2020, che consente ulteriori limitazioni finalizzate a evitare assembramenti;
VISTE tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria riguardanti le «misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019… nonché rese ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica>;
VISTE le crescenti positività al Covid-19 registrate dall’ASP in alcune zone di questo Comune;
RITENUTO che le situazioni di diritto fin qui esposte, unitamente a quelle di fatto che si stanno registrando in questo Comune e negli altri viciniori, integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;
VISTE tutte le precedenti Ordinanze di questo Sindaco in materia anti Covid19, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti;
ORDINA a decorrere dalla data odierna e fino a tutto il 13 novembre 2020, ove non vengano emessi prima nuovi provvedimenti statali e/o regionali in deroga:

  1. La chiusura di ogni attività commerciale esercitata su tutto il territorio comunale, per le ore 19,00, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, che seguiranno gli orari normali, nonché le attività di cui al seguente punto
    n.2.
    2. Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie e pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00 con consumo al tavolo e con un massimo di n. 6 persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Restano consentite sino alle ore 23.00 la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  2. 1)) Il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche oltre le ore 21.00; 2.c) Il divieto assoluto di consumazione di bevande alcoliche all’esterno dei locali e in tutti i luoghi pubblici.
    3.La chiusura al pubblico di via Capo Tirone, Lungomare E. Tocci, via fiordalisi (lungomare) sino all’ingresso del porto turistico e di Piazza G. Grossi, dalle ore 21.00 sino alle ore 5.00, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, alle abitazioni private ed ai luoghi di lavoro.
    4.La chiusura di circoli ricreativi, palestre e scuole di ballo, per le ore 20.00.
    Si raccomanda fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi e, sempre con riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente di evitare feste, di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei, nonché il rispetto di tutte le norme anti Covid19.
    Si avverte che salvo che i/ fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 de/ codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-/egge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni.
    DISPONE
    Che la presente Ordinanza sia trasmessa all’ufficio SUAP, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute, nonché alla Polizia Municipale e ai Carabinieri di Belvedere Marittimo, che vigileranno costantemente sulla cittadinanza. Dispone altresì che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune e di darne ampia diffusione.
    AVVERTE
    Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall’affissione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
    Dalla Residenza Municipale, li 20 ottobre 2020.

    Il sindaco Dott. CASCINI
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