ORDINANZA N.255
IL SINDACO
VISTO il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 648 del 09/03/2020; VISTE le funzioni e i poteri del Sindaco in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;
VISTO il DPCM del 11/03/2020, nonché il Decreto “Curalta/ia”, ai quali deve farsi riferimento;
VISTO il D.L.vo n 0 267 del 18/08/2000;
VISTE le note Ministeriali e prefettizie;
VISTO IL DECRETO LEGGE n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020; VISTO il DPCM 11 giugno 2020, nonché il DPCM 14/7/20 che ha prorogato tutte le norme di cui al Decreto del Ministero della Salute in data 30/04/20;
VISTE tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria riguardanti le «misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019… nonché rese ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica>;
VISTA l’Ordinanza del Ministro per la Salute in data 16 agosto 2020, emanata “in attesa di ulteriore DPCM” e non derogabile;
VISTE tutte le precedenti Ordinanze di questo Sindaco in materia anti Covid-19, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti;
RITENUTO che le situazioni di diritto fin qui esposte, unitamente a quelle di fatto che si stanno purtroppo registrando in altre località turistiche, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;
ORDINA a decorrere dalla data odierna e fino a tutto il 7 settembre 2020, ove non vengano emessi prima nuovi provvedimenti statali e/o regionali:
I.E’ fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 di usare idonee protezioni delle vie respiratorie (mascherine e similari) anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
Restano sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive e/o in altri luoghi aperti al pubblico, restando consentita la sola diffusione di musica, anche “dal vivo”, con assoluta moderazione e in modo tale da evitare assembramenti e nel rispetto di ogni norma anti-covid.
Si avverte che salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, de/ decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni.
Si avverte tutta la cittadinanza di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sindacali e a tutte le misure anti-contagio.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale, all’ufficio SUAP, alla Stazione Carabinieri di Belvedere M.mo, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute. Dispone altresì che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune e di darne ampia diffusione.
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall’affissione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni Dalla Residenza Municipale, li 17 agosto 2020.
Il sindaco
Dott. Vincenzo Cascini