Dopo essere stato condannato, in via definitiva, per aver circolato alla guida della sua autovettura in stato di ebrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a 2,35 g/l e provocato un incidente stradale, sulla Strada Statale 18, nel territorio del Comune di Acquappesa il 15 aprile 2018, con l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, B.G., 67 anni, di Guardia Piemontese, avrà la possibilità di poterne conseguire una nuova.

Grazie al suo difensore di fiducia, l’Avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, la Prefettura di Cosenza, ha aggiornato la posizione dell’interessato negli applicativi informatici ministeriali, rimuovendo l’ostativo che gli precludeva di avviare il procedimento per ottenere un nuovo titolo abilitativo alla guida.


Secondo i calcoli del difensore, tenuto conto del presofferto cautelare (15 mesi dal 16 aprile 2018 al 15 luglio 2019) e dell’ulteriore periodo decorrente dalla irrevocabilità della sentenza di condanna (21 mesi, dal 16 dicembre 2020 al 16 settembre 2022), B.G., aveva diritto di riottenere la patente dal 16 settembre 2022 atteso che, il triennio di inibizione previsto dall’Art. 219 ter del Codice della Strada per il conseguimento ex novo della patente di guida, decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, scomputato il presofferto cautelare (e non come sosteneva la Prefettura secondo cui il B.G. non avrebbe potuto conseguire una nuova patente di guida, se non dopo almeno due anni dal momento in cui il provvedimento di revoca, notificato dalla Polizia Stradale di Scalea il 15 settembre 2022, sarebbe divenuto definitivo).

Per tale motivo, il 23 settembre scorso, veniva chiesto alla Prefettura di Cosenza, di voler aggiornare la posizione del condannato, rimuovendo l’ostativo in modo tale da consentirgli di poter conseguire una nuova patente.


La Prefettura di Cosenza, il 3 ottobre scorso rigettava, senza alcuna motivazione, la richiesta dell’Avvocato Quintieri, costringendo quest’ultimo a presentare immediatamente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria di Catanzaro contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Cosenza, entrambi difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, per chiedere l’annullamento del provvedimento di diniego e, nelle more, la sospensione cautelare dello stesso in quanto illegittimo per violazione ed erronea applicazione di legge, eccesso di potere per difetto di motivazione, per travisamento dei fatti e per irrazionalità manifesta.

Veniva quindi fissata la camera di consiglio per il prossimo 6 novembre per deliberare sulla concessione della sospensiva del provvedimento prefettizio impugnato.
A seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale, la Prefettura di Cosenza, il 14 ottobre, ha provveduto a riesaminare la richiesta di aggiornamento alla luce dei motivi in fatto e in diritto ivi prospettati e della documentazione prodotta, decidendo di accogliere la richiesta dell’Avvocato Quintieri, aggiornando la posizione di B.G. negli applicativi informatici e chiedendo di richiedere al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria la cessata materia del contendere con la compensazione delle spese processuali. 

Sono soddisfatto dell’esito del ricorso, commenta l’Avvocato Emilio Enzo Quintieri, e chiederò al Giudice amministrativo di voler dichiarare la cessata materia del contendere ma, per quanto riguarda le spese processuali mi opporrò alla richiesta di compensazione, chiedendo con forza la condanna del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Cosenza secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il riesame è avvenuto soltanto dopo la presentazione del ricorso avanti all’Autorità Giudiziaria, altrimenti il mio assistito sarebbe stato ancora privato, chissà per quanto tempo, della possibilità di ottenere la licenza di guida.

Non può essere il cittadino, che nel caso di specie è già stato pesantemente danneggiato dalla condotta illegittima dell’Amministrazione dell’Interno (per oltre due anni gli si è impedito di conseguire una nuova patente), a pagare anche le spese sostenute per il giudizio, peraltro non irrisorie.