Di Maria Lombardo
Nuovamente rigettato dopo sei volte il ricorso del boss di Limbadi Luigi Mancuso, 64 anni, avverso la decisione con la quale il 17 gennaio scorso la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di Vibo Valentia, datata 5 luglio 2017, di ritenere valida la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni, considerando ancora attuale la pericolosità sociale di quello che viene ritenuto come il capo dell’omonimo clan. Tuttavia, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, per la Suprema Corte è necessario accertare non se il soggetto sottoposto abbia realizzato un fatto di reato, ma diversamente se allo stesso siano attribuibili fatti sintomatici di pericolosità sociale, di qualunque tipo, purché obiettivamente verificabili, e quindi pur se non costituenti reato. In questa prospettiva, possono benissimo essere valorizzati come “fatti” sintomatici della persistente pericolosità sociale del ricorrente le frequentazioni con soggetti pregiudicati o l’irreperibilità alle ricerche delle forze dell’ordine, indipendentemente dalla loro connessione con l’applicazione e la violazione di una misura di prevenzione. Sulla base di queste considerazioni, le conclusioni della Corte d’appello di Catanzaro in ordine allapersistenza della pericolosità sociale di Luigi Mancuso per la Cassazione “possono dirsi corrette”. Luigi Mancuso, oltre ad aver scontato 19 anni di ininterrotta detenzione per associazione mafiosa ed associazione finalizzata al narcotraffico, è stato infatti sottoposto al regime del carcere duro e una volta scarcerato nel luglio del 2012, dal 26 giugno 2014 si è reso irreperibile e nelle more è stato più volte controllato con soggetti pregiudicati. Legittimamente, quindi, ai fini del giudizio sulla persistenza della pericolosità sociale del ricorrente, sono stati valorizzati “i fatti della irreperibilità e dei ripetuti contatti con pregiudicati, indipendentemente dalla loro idoneità a costituire violazione della misura di prevenzione nel frattempo riapplicata”. Per tali motivi il ricorso di Luigi Mancuso è stato rigettato.