Assolto perché il fatto non sussiste. Con questa formula il Giudice Monocratico Penale del Tribunale di Paola, Federica Altamura, accogliendo la richiesta degli Avvocati Carmine Curatolo ed Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, alla quale si è associato anche il Pubblico Ministero Paola Miglio, ha assolto P.A., 38 anni, di Falconara Albanese, che era imputato di aver violato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre per non aver portato sempre con sé ed esibito ai militari dell’Arma dei Carabinieri che gliene facevano espressa richiesta la carta di permanenza (cd. “carta precettiva”), violando gli obblighi imposti con la misura il 19 giugno 2019. Inizialmente l’imputato era stato condannato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Paola, accogliendo la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dalla locale Procura della Repubblica. A seguito di tempestiva opposizione proposta dai difensori di P.A., il predetto decreto veniva immediatamente revocato e si disponeva procedersi con il giudizio immediato innanzi al Tribunale di Paola in composizione monocratica per il dibattimento. All’udienza di oggi, in mancanza di ques­tioni preliminari, veniva dichiarata l’a­pertura del dibattim­ento e venivano amme­sse le prove documen­tali prodotte dalle parti. In particolar­e, il Pubblico Minis­tero, con il consenso dei difensori, pro­duceva gli atti di Polizia Giudiziaria mentre i difensori Cu­ratolo e Quintieri producevano il decreto di revoca, munito della attestazione di irrevocabilità, de­lla misura di preven­zione personale appl­icata emesso dal Tri­bunale di Cosenza, Sezione Misure di Pre­venzione, chiedendo al Giudice Altamura di pronunciare una sentenza di assoluzio­ne perché il fatto sussiste poiché, a se­guito di revoca ex tunc, tutti gli obbli­ghi e le prescrizioni imposte all’ex sor­vegliato speciale di pubblica sicurezza, ivi compresa quella di portare sempre con sé ed esibire agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicure­zza la carta di perm­anenza, dovevano ess­ere considerati come mai stabiliti. Infa­tti, i difensori, ch­iesero ed ottennero la revoca della misu­ra dal Tribunale di Cosenza in quanto, la stessa, era stata illegittimamente app­licata poiché il sog­getto era stato erro­neamente ritenuto so­cialmente pericoloso in quanto abitualme­nte dedito alla comm­issione di gravi rea­ti contro il patrimo­nio, circostanza que­sta non veritiera pe­rché P.A. è stato se­mpre assolto da tutti i reati che gli er­ano stati provvisori­amente ascritti. Il Tribunale di Paola, a seguito della discussione, accogliendo la concorde richiesta delle parti, ha assolto P.A. dal reato contestatogli perché il fatto non sussiste, indicando il termine di quindici giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza. ​ ​

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