Aveva chiesto all’insegnante di andare in bagno, ed era scappato di scuola. Protagonista un bambino frequentante una scuola del territorio Paolano. Da quella fuga, venne avviato un procedimento.

Nella fattispecie, l’insegnante M.C. era stata accusata ingiustamente di aver abbandonato un minore, affidato alla sua custodia, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. All’udienza di discussione dinnanzi al GIP di Catanzaro, l’Avv. Ivan Cascardo esponeva le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della pronuncia di archiviazione della querela sporta dalla madre del bambino e del procedimento penale. L’istruttoria delle indagini aveva permesso di fare luce sui fatti. Il bambino, infatti, aveva chiesto all’insegnante il permesso di andare in bagno. L’insegnante gli aveva accordato il permesso e lo aveva visto varcare la soglia dei servizi igienici. Al contempo, ella salutava una collaboratrice scolastica, appena giunta a scuola, che a sua volta aveva visto il bambino recarsi in bagno. Quindi l’insegnante riprendeva la didattica nel mentre la collaboratrice, anziché preoccuparsi dell’alunno, si spostava presso altri classi per salutare altre insegnanti. L’avv. Cascardo evidenziava che la funzione degli insegnanti è prettamente didattica, secondo il CCNL che ne stabilisce diritti e doveri, mentre il CCNL dei collaboratori scolastici sottolinea che questi, tra l’altro, hanno il dovere di vigilanza sugli alunni negli spazi comuni (corridoi, servizi igienici, ecc) nonché il dovere di custodia degli spazi stessi (controllo, ad esempio, delle finestre presenti nei bagni, se aperte o chiuse). Il bambino, una volta in bagno, si accorgeva che la finestra era stata lasciata aperta dai collaboratori scolastici e, da lì, guadagnava l’uscita dal perimetro scolastico, per poi farvi rientro. Quindi era evidente che l’insegnante, accusata di aver abbandonato il minore, in realtà aveva fatto esattamente il proprio dovere, restando con gli altri bambini in classe e affidando il bambino recatosi in bagno alla collaboratrice scolastica la quale, anziché seguirlo ed aiutarlo ad espletare i bisogni, si era preoccupata di salutare altre maestre. Era evidente che l’istruttoria delle indagini aveva evidenziato sia la mancanza dell’elemento oggettivo del reato di abbandono di minore (che prevede di lasciare il bambino in un luogo pericoloso, come può esserlo il ciglio di una strada a chiedere l’elemosina), sia la mancanza dell’elemento psicologico (l’intenzione di lasciare il bambino in balìa di sè stesso: ciò che non è avvenuto, avendo l’insegnante affidato il minore alla collaboratrice scolastica). Per queste ragioni, il GIP di Catanzaro accogliendo le argomentazioni e le richieste della Difesa dell’Avv. Cascardo, disponeva l’archiviazione del caso.​