Di Francesca Maria Storino
Ancora una bocciatura per i comuni di Guardia Piemontese e di Acquappesa. Giunge dal Tribunale di Paola una nuova sentenza che “bolla” come illegittime le contravvenzioni elevate dai rilevatori di velocità mobili in dotazione ai comandi municipali dei due centri termali.
Mancano le segnalazioni. Appositi cartelli che indichino chiaramente che su quel tratto di strada ci sia un rilevatore mobile pronto a fotografarti e appiopparti una bella multa. Automobilisti ignari del pericolo si sono così visti in tempi diversi recapitare multe corredate da fotografie nelle quali si contesta la presunta infrazione.
I due comuni insistono negli appelli. E soccombono puntualmente aggiungendo al mancato incasso le spese legali. Al danno per le casse comunali giunge anche la beffa. Con spese che si sommano ad altre spese.Gli enti insistono addicendo che l’obbligo di segnalazioni non sussiste. E che gli scout speed ne sono esenti. Ma il giudice è chiaro sul punto e richiama l’articolo 142 comma 6-bis del codice della strada che ha esteso a tutti i tipi di modalità e controllo effettuati da apparecchi fissi o mobili istallati sulla sede stradale l’obbligo a pena di nullità dell’accertamento della preventiva segnalazione in precedenza previsti solo per i dispositivi senza la presenza dell’operatore di polizia.