Assolve l’imputata dal delitto ad essa ascritto perché il fatto non costituisce reato e dispone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto della somma di denaro sequestratagli. Così si è pronunciata il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Paola Rosamaria Mesiti, all’esito del giudizio abbreviato nei confronti di una giovane straniera, da tempo residente a Cetraro. La donna D.C., 24 anni, difesa di fiducia da Marta Gammella ed Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, a seguito di una denuncia della Tenenza della Guardia di Finanza di Cetraro del 10 febbraio 2020, era finita a giudizio per rispondere del reato previsto dall’Art. 7 comma 1 del Decreto Legge n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, perché quale beneficiaria del reddito di cittadinanza dal mese di maggio 2020, nella presentazione dell’istanza datata 22 aprile 2020, dichiarava falsamente all’INPS di risiedere nel territorio italiano da almeno 10 anni, requisito dovuto e rilevante ai fini della determinazione del beneficio, quando in realtà la stessa era residente in Italia solo dal 2017, così procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto pari ad Euro 12.643,00, somma erogata dall’INPS per il periodo che va da maggio 2020 a ottobre 2021, con pari danno per l’ente pubblico. Chiesta ed ottenuta la definizione del giudizio con il rito abbreviato, la difesa rappresentava al Giudice che l’imputata, durante la compilazione dell’autodichiarazione finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza, non aveva compreso bene – anche a causa della non perfetta comprensione della lingua italiana essendo cittadina straniera, arrivata in Italia solo da qualche anno, le informazioni fornite dal Centro Assistenza Fiscale di Cetraro ove si era recata – che era necessaria la residenza decennale nel territorio dello Stato Italiano, oltre al fatto di esservi stata residente, in modo continuativo, negli ultimi due anni, per avere accesso al beneficio di contrasto alla povertà. Per i difensori, tale condotta, non era idonea a sorreggere il dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato contestato, non essendovi stata coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero per ottenere il beneficio, ma di una colposa omissione di indagine sul significato delle indicazioni contenute nel modulo prestampato, dovuta anche alla scarsa comprensione della lingua italiana ed in un periodo peraltro del tutto particolare poiché la compilazione della domanda è avvenuta il 22 aprile 2020 in pieno lockdown per l’emergenza pandemica da Covid-19 ed in dolce attesa. Pertanto, i difensori Gammella e Quintieri, chiedevano l’assoluzione dell’imputata perché il fatto non costituiva reato, stante l’assenza dell’elemento psicologico. Anche la Procura della Repubblica di Paola, rappresentata dal Pubblico Ministero Luca Natalucci, concludeva per l’assoluzione dell’imputata ritenendo che il fatto non costituiva reato. Il Gup del Tribunale di Paola Rosamaria Mesiti, al termine della camera di consiglio, ha assolto l’imputata D.C. perché il fatto non costituisce reato disponendo, altresì, il dissequestro e la restituzione delle somme di denaro ammontanti ad Euro 1.043,36, sequestrate dai militari della Guardia di Finanza di Cetraro il 15 giugno 2022 su disposizione dell’Autorità Giudiziaria paolana.
Cetraro. Percepiva RDC dopo aver falsificato la domanda. Assolta
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