«Dopo aver patrocinato, con proficui risultati e, gratuitamente, dopo il primo grado di giudizio, il Comune di Diamante, ottenendo, non solo il riconoscimento della costituzione di parte civile dell’Ente, ma la condanna degli imputati, anche nel giudizio di appello relativo alla ben nota vicenda, tristemente balzata agli onori delle cronache nazionali e meglio conosciuta come il “raid di Ferragosto a Diamante”, apprendo con sommo stupore e profonda indignazione di una mia presunta incompatibilità nella difesa del Comune che, tra l’altro, avrei continuato a garantire gratuitamente in vista dell’imminente e ultimo giudizio fissato, per il prossimo 15 novembre, presso la Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione.
Per questa vicenda che creò grande sconcerto all’intera comunità, in un periodo, tra l’altro, di particolare affluenza turistica, l’allora Sindaco di Diamante, già Senatore della Repubblica, Avv. Ernesto Magorno, mi onorò di patrocinare il Comune di Diamante, esprimendo, dopo la sentenza di condanna di primo grado, con un’appassionata diretta fb, lusinghiere parole di elogio nei miei confronti per le quali, ancora oggi, esprimo, nei confronti dell’ex Sindaco, i sensi della mia gratitudine.
Ho continuato a difendere il Comune, gratuitamente nel secondo grado di giudizio svoltosi, nel mese di aprile scorso, presso la Corte di Appello di Catanzaro e avrei continuato a difenderlo, sempre gratuitamente, anche nel prossimo giudizio in Cassazione.
Tuttavia, ciò non sarà possibile in quanto, il primo cittadino, ha ravvisato una presunta causa di incompatibilità nei miei confronti con un laconico e inconferente richiamo normativo che, tuttavia, stabilisce l’esatto contrario. Infatti, a tal riguardo, si rappresenta che “l’art. 63, comma 1, n.4, del d.lgs. n. 267/2000, così come novellato dalla legge 24 aprile 2002 n. 75, di conversione al decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 13, dispone testualmente: ‘. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato.
La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso’ (il caso, addirittura, riguardava l’esclusione della sussistenza della causa di incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale di minoranza che, nell’esercizio delle sue funzioni di avvocato, ha presentato, in qualità di procuratore e difensore di sé stesso, a seguito della sentenza n. 20/09 resa il 26.01.2009 dal Giudice di Pace di ….. spedita in forma esecutiva il 28.01.2009 ed in tale forma notificata alla controparte in data 23.03.2009, un atto di precetto per il pagamento di spese legali a lui dovute quale difensore della controparte in un contenzioso avverso il comune del cui consiglio fa parte.. Class. 15900/TU/00/63 Roma, 23 marzo 2010).
Orbene, il signor Sindaco, conclude per “l’inopportunità” di conferirmi nuova procura. Pertanto, delle due, l’una: o sarei incompatibile (e il conferimento sarebbe “ vietato ex lege” e non “inopportuno“), o sarei compatibile e, semmai, “inopportuno”. Tuttavia, tale contraddittoria motivazione, si appalesa – essa si – “incompatibile” con un principio richiamato dal Segretario Comunale di Diamante e passivamente mutuato dal Sindaco della Nuova Era allorquando, a seguito della prima interrogazione rivolta allo stesso Segretario Comunale dai fratelli Marcello e Pino Pascale, rispettivamente capigruppo di “Liberamente” e “Uniti Per Tutti”, l’avv. Trombiero, responsabile del Settore Contenzioso, lumeggiava tutti i Consiglieri Comunali circa un contenzioso pendente tra l’attuale Presidente del Consiglio, sig. Mariano Casella e il Comune di Diamante. In particolare, ipotizzandosi un conflitto di interessi tra quest’ultimo e l’Ente di appartenenza, atteso che, la disposizione di cui all’art. 63 TUEL prevede, quale presupposto di incompatibilità, “la pendenza di un’effettiva controversia giudiziaria e non semplicemente una lite potenziale o un contrasto, potenziale o reale, d’interessi esistente con l’ente”, il Segretario Comunale individuava un parere del Ministero dell’Interno, molto discutibile per quanto autorevole, in virtù del quale veniva esclusa la paventata incompatibilità del consigliere medesimo.
Ma sappiamo tutti che, in Diritto, una rondine non fa primavera, soprattutto quando si parla di fonti normative che, per quanto pregevoli, risultano, irrefutabilmente, di rango inferiore rispetto a pronunce giurisdizionali di segno opposto.
E, per buona pace di tutti, maggioranza e opposizione, dell’incompatibilità del Presidente del Consiglio, non se n’è più parlato!
Oggi, però, apprendo, tra l’altro con modalità alquanto scorrette e irriguardose, della mia presunta incompatibilità solo a seguito della pubblicazione della delibera di Giunta sull’Albo Pretorio. Infatti, così come, per doveroso rispetto e correttezza, due giorni prima avevo informato, in qualità di difensore del Comune, il sig. Sindaco, sia formalmente, a mezzo pec che, a titolo di “ritenuta” amicizia, su whatsapp, di una comunicazione pervenutami dal Presidente della Cassazione attendendo un cortese e sollecito riscontro circa la mia attività defensionale che avrei continuato a garantire gratuitamente, avrei preferito, dallo stesso Sindaco, ricevere altrettanta comunicazione, con le medesime modalità di trasmissione, sulla mia revoca per presunta incompatibilità, prima di apprenderla, da comune cittadino e a giochi fatti, dall’albo pretorio.
Per quanto riguarda, infine, la mia presunta incompatibilità, il signor Sindaco, che è anche avvocato, dovrebbe sapere che un principio, o vale per tutti o per nessuno. Infatti, se è vero com’è vero che le disposizioni afferenti ad ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità alle cariche elettive, pur essendo suscettibili di interpretazione estensiva, si sostanziano in una limitazione al diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito da intendersi, pertanto, tassative e di stretta interpretazione (ex multis, Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504; Id., sentenza 14 gennaio 2008, n. 626; Id., sentenza 11 marzo 2005, n. 5449), lo stesso principio in virtù del quale è stata esclusa l’incompatibilità e “l’inopportunità” dell’attuale Presidente del Consiglio per un contenzioso pendente, con atto di intervento ad adiuvandum, contro lo stesso Comune del quale risulta consigliere comunale, ancor più dovrebbe valere per chi, come me, difendeva, viepiù gratuitamente, il medesimo Ente.
Intelligenti pauca….». Francesco Liserre.