BELVEDERE MARITTIMO- Assolve gli imputati dal delitto loro ascritto perché il fatto non costituisce reato. Per questa ragione il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Paola Carla D’Acunzo, all’esito del giudizio abbreviato, accogliendo la richiesta avanzata dai difensori Carmine Curatolo ed Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola e disattendendo la richiesta del Pubblico Ministero Luca Natalucci che chiedeva la condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione, ha assolto due giovani imprenditori di Belvedere Marittimo, N.S. e N.A., imputati del reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’Art. 512 bis del Codice Penale, punito con la pena della reclusione da due a sei anni.Entrambi gli imprenditori erano stati denunciati dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Cetraro e tratti a giudizio dalla Procura della Repubblica di Paola perché ritenuti responsabili di aver intestato fittiziamente uno stabilimento balneare sito in Belvedere Marittimo al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali dopo aver ricevuto la notifica di una comunicazione interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Cosenza.La difesa, da subito, non ha avuto dubbi al riguardo: l’accusa era completamente priva di fondamento sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Invero, il provvedimento interdittivo emesso dall’Ufficio Territoriale del Governo, è un semplice atto amministrativo che attesta la sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previsti dall’Art. 67 del Codice Antimafia, ma non costituisce una misura di prevenzione patrimoniale. Difettava, altresì, l’elemento psicologico del reato. Infatti, il delitto di trasferimento fraudolento di valori, richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità.Soddisfatti i difensori Curatolo e Quintieri che, nelle more del giudizio, per uno degli imprenditori N.S., hanno ottenuto, da parte della Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, la riabilitazione dalla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che gli era stata applicata nel 2012 dal Tribunale di Cosenza e, dalla Prefettura di Cosenza, l’aggiornamento della sua posizione, a seguito di ulteriori accertamenti da parte del Gruppo Interforze, con l’attestazione di insussistenza di cause ostative previste dall’Art. 67 del Codice Antimafia né la possibilità di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tendenti a condizionare le sue scelte.Con questo processo, si chiude la lista dei procedimenti – cui, purtroppo, sono stati ingiustamente sottoposti gli imprenditori N.S. e N.A. – definiti tutti quanti con l’assoluzione in quanto le accuse si sono rivelate infondate, con enormi danni personali e per le attività imprenditoriali.