N. 31125 del 09.11.2020
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente sospensione attività scolastiche in presenza dal 09.11.2020 al 21.11.2020.
IL SINDACO
VISTI:

i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell’emergenza epidemiologica in atto ed, in particolare, con riferimento alle misure per l’igiene dei servizi pubblici;

la direttiva n.1/2020, del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8, detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;

l’ordinanza del Ministro della Salute del 04.11.2020 che individua la Calabria quale zona rossa e cioè zona normata dall’art. 3 del DPCM del 03.11.2020 (GU Serie Generale n. 275 del 04.11.2020 Suppl. Ordinario n. 41) rubricato “Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” nelle quali ai sensi del comma 4 lettera a) dello stesso DPCM “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto”;

l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 80/2020, emanata ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 “Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020”;

l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 83 del 30 ottobre 2020 contenente “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in presenza, nei Comuni identificati come “zona rossa” di Giffone (RC), Caccuri (KR) e nei Comuni di identificati come “zona arancione” di Mangone Rovito, Spezzano della Sila e Zumpano (CS), Anoia, Rosarno e Taurianova (RC)”, in cui, fra l’altro, si riporta che “l’andamento epidemiologico regionale, pur in presenza di una percentuale di casi confermati sul totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, continua a registrare un trend in netta crescita in tutti i territori provinciali che, nel periodo 15-28 ottobre 2020 ha raggiunto un valore pari a 100,25 nuovi casi confermati per 100.000 abitanti; il valore in aumento di tale variabile superiore a 60, è tra i criteri di allerta individuati dall’ECDC e risulta essere quasi decuplicato rispetto al periodo di settembre – in cui si era mantenuto stabile – e può ragionevolmente considerarsi in stretta correlazione con la ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado nei singoli territori regionali”;
CONSIDERATO che per come rilevato dai dati epidemiologici divulgati a cadenza giornaliera dalla Regione Calabria l’andamento epidemiologico in tutto il territorio regionale continua a registrare un costante aumento di casi di positività ed ha visto nelle ultime giornate un significativo incremento;
CONSIDERATE:

le lungaggini imputabili alla congestione nell’attività di processazione dei tamponi molecolari eseguiti dal dipartimento di prevenzione presso l’ASP di Cosenza con conseguente sottostima nella rilevazione – all’attualità – del dato epidemiologico su base provinciale;

la oggettiva conseguente difficoltà dell’ASP territorialmente competente di segnalare tempestivamente il caso di positività ai fini della sottoposizione a quarantena obbligatoria con correlati processi di sorveglianza attiva;

la derivante impossibilità per il Sindaco di emettere tempestivamente provvedimenti restrittivi della libertà personale;

il grave rischio per la popolazione residente in quanto, in molti casi, soggetti risultati contagiati con positività rilevate dai c.d. test rapidi (strumenti di rilevazione di antigeni nucleoproteici virali sarscov-2) non vengono sottoposti alle previste misure cautelative, con conseguente potenziale incremento della diffusione del contagio;

l’impossibilità di avere un quadro chiaro ed attualizzato in ordine alla presenza di eventuali contagi all’interno degli istituti scolastici cittadini, non agevolmente rilevabile neanche a livello presuntivo avuto riguardo all’alto tasso di soggetti c.d. positivi asintomatici, derivante in gran parte dalle richiamate lungaggini nell’effettuazione delle indagini epidemiologiche riguardanti i c.d. “contatti stretti”;
CONSIDERATO che sono stati riscontrati casi di positività in alcuni nuclei familiari del territorio di Paola e che il trend è in aumento come si rileva dalla comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione finalizzate all’emissione delle ordinanze di isolamento fiduciario;
PRESO ATTO che, ad oggi, i casi di positività accertata sul territorio di Paola non sono quantificabili con certezza, ma di certo sono numerosi e che è ragionevole ritenere, considerato quanto sopra evidenziato, un incremento quotidiano del numero dei positivi;
CONSIDERATO altresì che nell’ambito della comunità cittadina sono stati registrati contagi da Covid-19 in numero crescente e soprattutto non sempre riconducibili ad un preciso ed identificabile focolaio, ma a soggetti non collegati tra loro;
RITENUTO che l’aumentare dei casi di positività al Covid 19 sul territorio di Paola potrà interessare il mondo della scuola e che i bambini sono un grande veicolo del virus;
VISTA la precedente ordinanza N. 410 del 26.10.2020, con la quale è stato necessario disporre, in via precauzionale e cautelare, la sospensione delle attività didattiche dal 27.10.2020 al 31.10.2020 delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private;
DATO ATTO che al termine del periodo di sospensione disposto con la precitata ordinanza le lezioni sono riprese in presenza ma che, da oggi, si è potuto registrare un significativo decremento della frequenza dei bambini nelle classi;
PRESO ATTO della fragilità dell’organizzazione sanitaria regionale, come evidenziata a diversi livelli istituzionali, non adeguata a fronteggiare un eccessivo diffondersi dell’epidemia;
RITENUTO che, pur in assenza di dati precisi, non può non considerarsi la situazione nel suo complesso che induce, responsabilmente, all’adozione di misure di prevenzione tempestive e cautelative della salute pubblica anche al fine anche di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire contenere e mitigare la diffusione della malattia;
PRESO ATTO della più recente giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Puglia – Lecce – Decreto n. 695/2020 depositato il 06.11.2020) secondo la quale il provvedimento di sospensione dell’attività didattica interinalmente e temporaneamente emesso al fine di fronteggiare un concreto rischio per la salute pubblica delle persone pur in presenza della misure di cui al richiamato DPCM del 03.11.2020, è ritenuto legittimo;
DATO ATTO:

che le Ordinanze regionali per l’emergenza COVID-19 vigenti hanno già disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali;

che si rileva opportuno, per quanto fin qui espresso, rafforzare in forma più restrittiva, secondo quando consentito ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, le misure fin qui adottate;
RITENUTO necessario in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti che, dal 10 novembre 2020 e fino al 21 novembre 2020, le attività scolastiche e didattiche degli delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private ricadenti nel territorio del Comune di Paola si svolgano esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all’autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza;
SETITI i dirigenti scolastici;
VISTA, altresì, la richiesta di lockdown totale da parte dell’Ordine dei Medici Nazionale;
VISTO l’art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l’art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso;
VISTO il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;
VISTO l’art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. N° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;
ORDINA
1) Che – ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti dal 10 novembre 2020 e fino a tutto il 21 novembre, le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private ricadenti nel territorio del Comune di Paola si svolgano esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all’autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza.

D I S P O N E

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo on-line del Comune di Paola e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa, social e locandine;

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per i successivi adempimenti di competenza ai dirigenti delle seguenti istituzioni scolastiche:
 Istituto Comprensivo Statale “F. Bruno”;
 Istituto Comprensivo Statale “I. Gentili”;
 Istituto Paritario Suore Domenicane “Santa Vergine di Pompei e San Francesco di Paola”;
 Scuola dell’Infanzia “L’Albero Azzurro”;
 Asilo Comunale Collodi Cooperativa Sociale “Raggio di Sole”;
 La Foresta dei Sogni – Servizi Integrativi dell’Infanzia;
 Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza

Che copia dell’ordinanza venga, altresì, trasmessa a mezzo pec ai seguenti indirizzi:
 A SE il Prefetto di Cosenza;
 Al Commissariato di P.S. di Paola;
 Alla Compagnia Carabinieri di Paola;
 Al Gruppo della Guardia di Finanza di Paola; Al Dipartimento di Prevenzione ASP di Cosenza Alla Polizia Municipale di Paola.