Riportiamo il testo contenuto nell’ordinanza n.400 a firma del sindaco di Paola, avv. Roberto Perrotta.

“VISTA la legge n. 267 del 2000;
VISTE le funzioni in materia di Igiene Pubblica;
PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure Urgenti in materia di contenimento nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, aventi ad oggetto “COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti”, nella quale, tra le altre cose, si richiama l’attenzione sulla necessità di implementare l’attività di sensibilizzazione della popolazione, fornendo una corretta informazione sull’importanza di adottare misure di prevenzione, con particolare riferimento alle scuole e ai gestori di esercizi pubblici e privati;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 che detta misure urgenti per il contrasto e il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 9 marzo 2020 che estende le misure di contenimento di cui al precedente Decreto, su tutto il territorio nazionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 che estende le misure ed il contenimento e la gestione dell’emergenze epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, fino al 13 novembre 2020;
VISTE le nuove disposizioni emanate dal Ministero della Salute in data 12/10/2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 1 del 27/02/2020 “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 3 dell’8/03/2020 “urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVD-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 4 del 10/03/2020 “disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
DATO ATTO che ai sensi del punto 4 dell’Ordinanza della Regione Calabria n. 3 del 08/03/2020, il Sindaco adotta il provvedimento di competenza al fine di garantire le misure di sicurezza prescritte dalla normativa;
RITENUTO necessario ricorrere alla chiusura immediata delle attività didattiche della classe 2^ A del Liceo Scientifico per alunni e docenti.
ATTESO quindi di non potere arginare la diffusione del virus senza drastiche misure di contenimento anche in accordo con le istituzioni sanitarie e con le istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale, ed in particolare l’art. 32 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere Ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale”;
RAVVISATA l’esigenza nonché l’urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;
VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL ed in particolare art. 50, comma 5, che recita espressamente “in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a caratter4e esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale”;
ORDINA Per i motivi di cui in premessa, quanto segue:

La chiusura immediata delle attività didattiche della classe 2^ A del Liceo Scientifico per alunni e docenti

La presente Ordinanza verrà resa nota alle autorità competenti.

Il personale dell’ASP provinciale di Cosenza, la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione del presente provvedimento.

I trasgressori saranno puniti ai sensi del D.L.19/20, nonché dell’art.650 del c.p. e, ove ne ricorrano le circostanze, delle altre leggi vigenti in materia.

La presente Ordinanza verrà notificata alla parte a mezzo mail: csps210004@pec.istruzione.it

Avverso la presente Ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971 N. 1034), ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 N. 1199).

Dalla Residenza Municipale, lì 22/10/2020

Il sindaco, Roberto Perrotta.

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