Di Antonello Troya

Caso positivo Nella giornata di ieri a Buonvicino. Si tratta di una persona che è stata contagiata nelle scorse settimane ed ora si trova nel reparto di malattie infettive dell’Annunziata di Cosenza. A darne comunicazione il sindaco di Buonvicino, Angelina Barbiero. Da parte del primo cittadino l’appello ad una maggiore attenzione nei contatti con persone che potrebbero essere state vicine ai familiari dell’infetto o allo stesso positivo al Covid. Ad ogni modo, anche in questo caso, è stato attivato il piano di prevenzione e controllo del territorio e la quarantena dei familiari. Ai primi sintomi l’uomo è stato portato alla Tirrenia Hospital (Tricarico) di Belvedere. Dopo di che è stato trasferito a Cosenza. Il sindaco di Belvedere ha disposto la quarantena per alcune persone che sono entrate in contatto con lui alla Casa di cura. Di seguito una delle nove ordinanze di quarantena ordinate dal sindaco Cascini nel comune di Belvedere.

VISTA la legge n. 267/2000;
VISTE le funzioni in materia di Igiene Pubblica;
PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento ne gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la circolare del ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, avente ad oggetto “COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti”, nella quale, tra le altre cose, si richiama l’attenzione sulla necessità di implementare l’attività di sensibilizzazione della popolazione, fornendo una corretta informazione sull’importanza di adottare corrette misure di prevenzione, con particolare riferimento alle scuole e ai gestori di esercizi pubblici e privati;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 che detta misure urgenti per il contrasto e il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020 che estende le misure di contenimento di cui al precedente Decreto, su tutto il territorio nazionale;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 1 del 27 febbraio 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 3 del 8 marzo 2020 “Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 4 del 10 marzo 2020 “Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 7 del 14 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all’ingresso di persone fisiche nel territorio regionale”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 60 del 12 agosto 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. In materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all’ingresso di persone fisiche nel territorio regionale”;
DATO ATTO che ai sensi del punto 4 dell’Ordinanza della Regione Calabria n.3 dell’08/03/2020, il Sindaco adotta il provvedimento di competenza al fine di garantire le misure di sicurezza prescritte dalla normativa;
VISTA la comunicazione della Tirrenia Hospital – Tricarico, con sede in via Capo Tirone Belvedere M.mo (CS), contenente l’elenco delle persone da sottoporre a quarantena obbligatoria, in isolamento domiciliare, prot. n. 4729/P.M. del 05/09/2020;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante “istituzione del servizio sanitario nazionale, ed in particolare l’art. 32 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere Ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di Polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio Comunale;
RITENUTO che allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile assicurare l’applicazione delle seguenti misure:
-Mantenimento dello stato di isolamento dall’ultima esposizione;
-Divieto di contatto sociale;
-Divieto di spostamenti e viaggi;
-Obblighi di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza sanitaria;
RAVVISATA l’esigenza nonché l’urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;
VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL ed in particolare art. 50, comma 5, che recita espressamente “in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale”;

ORDINA

  1. Al Sig.ra OMISSIS nata a Belvedere M.mo (CS) il OMISSIS ed ivi residente in via OMISSIS, ed ai suoi familiari conviventi, di sottoporsi alla misura della quarantena obbligatoria (gg. 14), presso il proprio domicilio, fino al giorno 19/09/2020 compreso, con sorveglianza attiva del Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza con le seguenti modalità:
    -Mantenimento dello stato di isolamento dall’ultima esposizione;
    -Divieto di contatto sociale;
    -Divieto di spostamenti e viaggi;
    -Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza sanitaria;
  2. Al Comando Polizia Locale – sede, e a tutte le Forze dell’Ordine operanti sul territorio di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

Avverte che non ottemperando a quanto sopra ordinato, si provvederà a norma di legge, senza pregiudizio dell’azione penale.
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Calabria ai sensi della legge n° 1034 del 06/12/1971.

Copia della presente Ordinanza è affissa all’Albo pretorio on-line del comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
Dispone che copia della presente venga notificata all’interessato e trasmessa per quanto di propria competenza, al Comando Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo, al Comando Polizia Municipale sede, alla Prefettura di Cosenza, all’Assessore all’Igiene sede, al Responsabile dell’A.S.P. di Cosenza- Dipartimento di Prevenzione.
La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Belvedere Marittimo, li 05/09/2020.