Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività sanitarie. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
JOLE SANTELLI ORDINA
per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione
del virus vigenti, nel territorio regionale, sono adottate le seguenti misure:
- È consentita dal 25 maggio 2020 l’erogazione di tutte le prestazioni di ricovero – ivi comprese
quelle con classe di priorità B, C e D (come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-
Regioni 21.02.2019) – presso le strutture pubbliche, private accreditate e private autorizzate. - È consentita dal 25 maggio 2020 la ripresa dell’attività intramoenia, precedentemente sospesa
con l’Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020. - Le prestazioni da erogarsi devono rispettare le misure minime fissate in allegato 1 alla presente
Ordinanza, che ne è parte integrante. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni fissate nel DPCM
17 maggio 2020 e nelle norme di legge vigenti.
Resta obbligatorio, l’uso delle mascherine a protezione delle vie aeree, per tutti i soggetti, ad eccezione di
quelli esentati dalla legge, che si rechino presso le Strutture Sanitarie e comunque nelle situazioni in cui la
distanza interpersonale non sia garan