IL SINDACO DISPONE E ORDINA
CON DECORRENZA DAL 4 MAGGIO
E FINO AL 17 MAGGIO 2020
- Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
- È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano
- È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
- È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati
- È consentito l’accesso ai parchi e giardini pubblici, che è comunque condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di persone. L’accesso sarà comunque contingentato e controllato da personale comunale e/o volontari all’uopo autorizzati allo svolgimento di pubblico servizio
- È autorizzato l’accesso vigilato alle aree attrezzate per i giochi dei bambini nelle Piazze San Francesco (Località Scalo), Piazza Berlinguer (Località Lido) e Parco “Sandro Pertini” (Località Centro)
- Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto salvo per attività sportive e/o motorie individuali
- Continuano ad essere sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi, gli spettacoli con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso sia pubblico che privato
- È consentita l’apertura dei luoghi di culto purché condizionata alla adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti
- Le cerimonie funebri sono consentite, ma limitatamente alla sola partecipazione dei congiunti che, comunque, non potranno superare il numero delle 15 persone
- È consentito l’accesso al cimitero che sarà contingentato e organizzato come segue:
a) Lunedì Apertura dalle ore 10:00 chiusura alle ore 12:00;
b) Martedì Apertura dalle ore 16:30 chiusura alle ore 18:30;
c) Mercoledì Apertura dalle ore 10:00 chiusura alle ore 12:00;
d) Giovedì Apertura dalle ore 16:30 chiusura alle ore 18:30;
e) Venerdì Apertura dalle ore 10:00 chiusura alle ore 12:00; - Continuano a rimanere sospese le attività di palestra, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
- Rimangono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di cui all’allegato 1
- LE ATTIVITÀ DI CUI AL PREDETTO ALLEGATO “1” SONO AUTORIZZATE ALL’ESERCIZIO SOLO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13.30.
- SONO AUTORIZZATE AD OSSERVARE L’ORARIO 8:00/13:00 – 16:00/20:00 SOLO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SOTTO ELENCATE:
. SUPERMERCATI
. DISCOUNT DI ALIMENTARI
. MINIMERCATI ED ALTRI ESERCIZI NON SPECIALIZZATI DI ALIMENTARI VARI
. COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E
TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI (CODICI ATECO: 47.2)
. COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN
ESERCIZI SPECIALIZZATI
. COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI
. FARMACIE E PARAFARMACIE
. COMMERCIO AL DETTAGLIO DI SOLO COMBUSTIBILE PER USO
DOMESTICO E PER RISCALDAMENTO
. COMMERCIO AL DETTAGLIO DI SAPONI, DETERSIVI, PRODOTTI
IGIENIZZANTI
. COMMERCIO EFFETTUATO PER MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - Sono sospesi i mercati
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
- Continua la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI CONSUMARE I PRODOTTI ALL’INTERNO DEI LOCALI E DI SOSTARE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEGLI STESSI - Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante
- La sospensione delle attività continua per i servizi alla persona (parrucchiere, barbieri, estetisti, massaggiatori)
- Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività nel settore agricolo zootecnico di trasformazione agroalimentare
PER LE ATTIVITÀ DI RICEZIONE
Considerato che il DPCM del 26/04/2020 consente gli spostamenti strettamente necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio; tale possibilità è data per coloro che per esigenze di lavoro sono costretti a trasferirisi in altra regione e/o altro comune.
SI DISPONE
IL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ ALBERGHIERA PER MOTIVI TURISTICI
È CONSENTITA
L’attività esclusivamente nei soli casi in cui siano ospitate persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti e impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali
- È fatto divieto di accesso nel comune di Villapiana anche per i proprietari di seconde case/vacanza presenti sul territorio, salvo che presentino al sindaco certificazione Asp di assenza di infezione da COVID-19
- È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
SI CHIARISCE
CHE PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE DEVONO INTENDERSI “lavori urgenti e improcrastinabili collegati a servizi essenziali.
I datori di lavoro dovranno fornire ai PROPRI dipendentI subordinati, PROVENIENTI DA ALTRI TERRITORI una attestazione o un documento (tessera o simili) che comprovi il rapporto di lavoro, necessario e legato alla pubblica utilità.
SI DISPONE CHE
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando immediatamente il proprio medico curante;
È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
L’ORDINANZA INTEGRALE È SCARICABILE QUI:
https://www.halleyweb.com/c078154/mc/mc_p_ricerca.php