ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
N. 34 del 24 Aprile 2020
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi ai Comuni di cui all’allegato 2
dell’Ordinanza n. 29/2020
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VISTI gli articoli32 e 117della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre
2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,
in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con
modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli
articoli 34 e 35;
VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020,
dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo
2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 dell’11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo
2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile
2020, n. 29 del 13 aprile 2020 en. 32 del 17 aprile 2020; \
VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro,l’Unità di crisi regionale, di
cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del
Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile
2020;
PRESO ATTO:
-della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, dell’incremento dei casi e dei decessi nelle varie regioni d’Italia;
-dell’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
-del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il
quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC
n. 630/2020;
DATO ATTO che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è
proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1, sull’intero territorio nazionale;
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RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee
precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di
pregiudizio per la collettività;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1, sull’intero territorio nazionale;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’interno del 22 marzo 2020;
VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22.03.2020;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA l’Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute Ulteriori misure urgenti di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DPCM dell’1 aprile 2020 pubblicato nella G.U. n.88 del 2 aprile 2020;
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
CONSIDERATO CHE
-per contenere la diffusione del contagio nei territori comunali di Bocchigliero (CS), Chiaravalle
Centrale (CZ), Cutro (KR), Fabrizia (VV), Melito Porto Salvo (RC), Montebello Jonico (RC),
Oriolo (CS), Rogliano (CS), Serra San Bruno (VV) nei quali l’evoluzione epidemica ha destato
particolare preoccupazione, sono state introdotte limitazioni aggiuntive agli spostamenti e alle
attività consentite;
-sulla base dell’incremento assoluto, dell’incremento su base giornaliera e dell’incremento
percentuale totale dei casi osservati, analizzato tenendo conto dei dati di densità e popolazione
residente, fino alla data del 26 aprile 2020, sono state rese efficaci le misure di cui al punto 4
dell’Ordinanza n. 29/2020, integrative a quelle adottate a livello regionale e nazionale;
CONSIDERATO, altresì, che con le Ordinanze del Presidente della Regione n. 30 del 14aprile
2020 e n. 33 del 18 aprile 2020, sono state rispettivamente disposte e prorogate misure specifiche
per i Comuni di Torano Castello (CS) e San Lucido (CS) a tutto il 3 maggio 2020;
PRESO ATTO che
-l’analisi dell’evoluzione epidemiologica,riferita all’epidemia Covid-19, alla data del 21 aprile
2020, nei Comuni di Chiaravalle Centrale (CZ), Bocchigliero (CS), Cutro (KR), Fabrizia (VV),
Montebello Jonico (RC), Rogliano (CS), Serra San Bruno (VV), anche in relazione agli incrementi
nel tasso di soggetti positivi per mille abitantidalla data di proroga delle disposizioni, che non
presenta significativi aumenti, dimostra che le limitazioni adottate con le Ordinanze richiamate nel
presente provvedimento, si sono dimostrate efficaci e, pertanto è possibile non procrastinare le
misure specificamente adottate;
nei Comuni di Oriolo (CS) e Melito Porto Salvo (RC) continuano a manifestarsi incrementi nel
tasso dei soggetti positivi per mille abitanti, dalla data di proroga delle disposizioni, che destano
preoccupazione e, pertanto, appare opportuno il perseguimento puntuale delle misure specifiche
applicabili in detti territori;
-la proroga delle stringenti misure di contenimento nel territorio comunale di Oriolo (CS) e Melito
Porto Salvo (RC), può contribuire alla adeguata gestione del contesto epidemiologico in essere;
-nei Comuni di Torano Castello (CS) e San Lucido (CS) restano efficaci le disposizioni di cui alle
Ordinanze n. 30/2020 e 33/2020 a tutto il 3 maggio 2020;
CONSIDERATO CHE
-nel territorio dei Comuni di Oriolo (CS) e Melito Porto Salvo (RC) deve essere rafforzata, a cura
del Dipartimento di Prevenzione, l’attività di monitoraggio e la valutazione circa l’eventuale
trasferimento di individui positivi al Covid-19/SARS-CoV-2, dall’isolamento domiciliare ad altra
idonea struttura, al fine di consentire la gestione dei casi problematici, consolidare il rallentamento
dell’epidemia e determinarne l’inversione di tendenza;
-i provvedimenti regionali di cui trattasi hanno la finalità di ridurre ogni possibile espansione
epidemica, soprattutto attraverso il mantenimento di più stringenti misure di prevenzione e di
distanziamento sociale;
-restano pertanto applicabili ed efficaci tutte le altre disposizioni nazionali e regionali vigenti, per il
contenimento dell’epidemia, anche nei Comuni in cui le specifiche restrizioni per quei territori
vengano a cessare;
-l’attuale situazione epidemiologica, pur registrando un rallentamento nella crescita dei casi, ha
ancora dimensioni tali da rappresentare un rischio per tutta la popolazione residente;
VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 97 dell’11 aprile
2020;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed
in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni
di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità
pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra
richiamate;
ORDINA
Per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e
regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti:
- nei Comuni di Oriolo (CS) e Melito Porto Salvo (RC) sono prorogate a tutto il 3 maggio 2020 le
misure già fissate nelle Ordinanze n. 21/2020 e n. 24/2020 come integrate da quanto previsto
nell’Ordinanza n. 29/2020.
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nei Comuni di Montebello Jonico (RC), Cutro (KR),Rogliano (CS), Serra San Bruno (VV),
Bocchigliero (CS), Chiaravalle Centrale (CZ), Fabrizia (VV), cessano di avere efficacia, a far data
dal 27 aprile 2020, le disposizioni di cui alle Ordinanze n. 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22/2020, per come
integrate e prorogate dall’Ordinanza n. 29/2020 allegato 2.
3.nei Comuni di Torano Castello (CS) e San Lucido (CS) restano efficaci le disposizioni di cui alle
Ordinanze n. 30/2020 e 33/2020 a tutto il 3 maggio 2020.
restano applicabili ed efficaci tutte le altre disposizioni nazionali e regionali vigenti, per il
contenimento dell’epidemia, anche nei Comuni di cui al punto 2, in cui le specifiche restrizioni per
quei territori vengano a cessare.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di
quanto previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;
La presente ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione
circa la situazione epidemiologica locale.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province regionali, alle Aziende Sanitarie
Provinciali, ai Sindacidei Comuni interessati.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
della Giunta della Regione.
Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)